Ottemperanza inammissibile per mancata notifica del titolo al domicilio digitale dell’amministrazione centrale (TAR Lombardia n. 3195 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato. La notifica del titolo esecutivo di formazione giudiziale, necessaria per far decorrere il termine, deve essere effettuata all’amministrazione debitrice presso l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012. L’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA. La notifica presso la sede dell’Avvocatura dello Stato non è idonea a far decorrere il termine, essendo prevista solo a fini processuali. La mancata notifica del titolo alla sede reale dell’ente comporta l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, per gli anni scolastici dal 2020 al 2024, della somma di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, sicché l’interessato proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
Il Ministero si costituiva con memoria di stile. All’udienza in camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, conseguente a un difetto di notifica del titolo all’amministrazione esecutata.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lombardia dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta notifica del titolo esecutivo a indirizzi PEC non corrispondenti al domicilio digitale del debitore. La notifica era stata effettuata, infatti, presso le caselle dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Monza, nonché presso l’indirizzo drlo@postacert.istruzione.it e urp@postacert.istruzione.it, ma non all’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, che il Ministero ha indicato nel Registro delle PP.AA. quale domicilio digitale eletto per le notificazioni degli atti giudiziari.
Il Collegio richiama l’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, che individua i pubblici elenchi da cui estrarre il domicilio digitale dell’amministrazione destinataria della notifica. Il successivo comma 1-ter ammette l’uso del Registro IPA solo in via residuale, qualora l’indirizzo non sia presente nel Registro delle PP.AA. L’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022, non amplia tale novero, limitandosi a coordinare le fonti.
La notifica a uffici periferici o ad altri indirizzi PEC del medesimo Ministero non è idonea a far decorrere il termine dilatorio, poiché l’adempimento deve essere realizzato presso la sede legale dell’ente debitore. Tale conclusione non è surrogabile dalla notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, che il Collegio, richiamando giurisprudenza consolidata, qualifica come prevista solo a fini processuali e non idonea a produrre gli effetti sostanziali di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
La mancata notifica del titolo in forma esecutiva impedisce l’inizio del decorso del termine di centoventi giorni e determina l’inammissibilità dell’azione. Il Tribunale compensa le spese in considerazione della difesa di mero stile dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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