Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 2464 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., l’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, sussistono i presupposti per dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’integrale esecuzione. Il diritto agli interessi è riconosciuto nei soli limiti risultanti dal titolo esecutivo. Per il caso di perdurante inadempimento va nominato un Commissario ad acta, che provvede senza ulteriore compenso in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Una docente con rapporti di lavoro a tempo determinato ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
Il titolo aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta per l’importo nominale complessivo di euro 2.500,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Notificata la sentenza e formatosi il giudicato, l’Amministrazione non aveva accreditato alcuna somma. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso. L’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non vi provveda spontaneamente.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati e la condanna del Ministero all’accredito dell’importo nominale di euro 2.500,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Dagli atti è emerso che la sentenza è stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice e che è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, senza che fosse data esecuzione al comando giudiziale. Sussistono dunque i presupposti per dichiarare l’inottemperanza.
Quanto agli interessi, la domanda è stata accolta nei limiti risultanti dal titolo esecutivo, che richiama l’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Il Ministero è stato obbligato a dare esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione a cura dell’interessata.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, che provvederà su istanza di parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni mediante registrazione della docente sulla piattaforma e accredito delle somme, senza ulteriore compenso per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha applicato per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. Le spese, liquidate in euro 500,00, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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