White list settoriale e criterio premiale: l’iscrizione non è esigibile da chi non opera nei settori a rischio (TAR Lazio n. 13349 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale previsto dalla lex specialis, il requisito dell’iscrizione alla white list di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 deve essere interpretato in modo coerente con la natura settoriale dell’istituto. L’iscrizione è, per sua natura, impossibile per gli operatori che non svolgono le attività ivi tassativamente elencate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. L’esigere comunque tale iscrizione si risolverebbe nell’imposizione di un requisito inesigibile e integrerebbe un esito irragionevole, penalizzando gli operatori estranei ai settori a rischio e favorendo quelli che vi operano. La dichiarazione di non svolgere attività nei settori a rischio, resa in sede di offerta, costituisce requisito equivalente e satisfattivo dell’interesse della stazione appaltante. Per la valutazione dell’attività effettivamente svolta dall’impresa rileva l’attività concretamente esercitata, non l’oggetto sociale statutario, cui può attribuirsi valenza solo indiziaria.
Il Fatto
La società, seconda classificata nella gara indetta da una società di trasporto pubblico per l’affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi di sicurezza, ha impugnato l’aggiudicazione in favore della controinteressata. La ricorrente ha dedotto che l’aggiudicataria, non essendo iscritta alla white list, avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore per il criterio premiale relativo ai requisiti di affidabilità antimafia, con conseguente necessario riesame della graduatoria. L’aggiudicataria aveva dichiarato, nella relazione tecnica, di non svolgere attività tra quelle per cui è obbligatoria l’iscrizione all’elenco prefettizio. La stazione appaltante ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela e ha stipulato il contratto con l’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la tardività del deposito delle memorie di replica della stazione appaltante, effettuato alle ore 17.14 dell’ultimo giorno utile: in presenza di un’udienza già fissata, il deposito oltre le ore 12.00 si considera effettuato il giorno successivo ed è quindi inammissibile.
Nel merito, il Collegio ha esaminato l’art. 1, commi 52 e 53, della legge n. 190/2012, rilevando che la white list non costituisce un elenco generale di affidabilità antimafia, ma un elenco settoriale, strutturato per sezioni corrispondenti alle attività individuate dal legislatore come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Ne consegue l’impossibilità di iscrizione per le imprese che non operano nei settori indicati. La previsione della lex specialis, che subordina il punteggio massimo all’iscrizione, è stata interpretata come implicitamente riferita ai soli operatori per cui tale elemento risulti applicabile.
La Corte ha richiamato il chiarimento dell’AGCM secondo cui il punteggio aggiuntivo può attribuirsi anche alle imprese che dichiarano espressamente di non operare nei settori a rischio, precisando che tale richiamo non integra eterointegrazione della lex specialis, ma costituisce argomentazione a sostegno dell’interpretazione adottata. Quanto alla dedotta attività di “nolo” risultante dall’oggetto sociale, il Tribunale ha affermato che rileva l’attività effettivamente e concretamente svolta, assegnando all’oggetto statutario valore solo indiziario. L’istruttoria ha confermato che l’aggiudicataria non svolge attività di noleggio e non opera nei settori a rischio, con conseguente impossibilità giuridica dell’iscrizione.
Il ricorso principale è stato pertanto respinto. Il ricorso incidentale, volto a censurare la lex specialis nella parte in cui non prevede espressamente la dichiarazione di non operare nei settori a rischio, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l’aggiudicataria, avendo conservato l’aggiudicazione, conseguire alcuna utilità addizionale. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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