Revoca della nomina a guardia giurata nonostante l’archiviazione penale (TAR Sicilia n. 2466 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di revoca dei titoli di polizia connessi all’uso delle armi ha natura ampiamente discrezionale e integra una tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica. La valutazione richiesta all’Autorità di pubblica sicurezza è preventiva e prognostica e non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale. L’archiviazione del procedimento penale non è, di per sé, ostativa alla revoca, ove l’Amministrazione compia una valutazione autonoma dei fatti emersi in sede penale. La nozione di buona condotta di cui all’art. 138 T.U.L.P.S. non si esaurisce nell’assenza di condanne, ma esige un giudizio complessivo sulla condotta personale e professionale dell’interessato, specie se destinato a funzioni di vigilanza armata. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’abnormità, del travisamento evidente e dell’irragionevolezza manifesta.
Il Fatto
Il ricorrente, già nominato guardia particolare giurata e titolare di licenza di porto d’armi a tassa ridotta, era stato destinatario del ritiro cautelare dell’arma e dei titoli ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., a seguito di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 609-quinquies, comma 2, cod. pen., avviato su denuncia di un familiare di una minore.
All’esito delle indagini, con decreto del 4 aprile 2025 il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione, per insufficienza degli elementi raccolti. Nonostante ciò, la Prefettura aveva avviato il procedimento di revoca dei titoli di polizia e, con decreto del 17 giugno 2025, aveva disposto la revoca della nomina e della connessa licenza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione degli artt. 11, 43 e 138 del T.U.L.P.S., eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e sproporzione, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR rigetta il ricorso, esaminando congiuntamente le censure perché tutte rivolte contro il giudizio di sopravvenuta inaffidabilità. Il Collegio muove dalla natura del potere esercitato dall’Autorità di pubblica sicurezza in materia di rilascio, mantenimento e revoca dei titoli di polizia: potere ampiamente discrezionale, funzionale alla tutela anticipata dell’ordine pubblico.
Tale valutazione è preventiva e prognostica e non richiede l’accertamento di una responsabilità penale. È sufficiente che dagli elementi acquisiti emergano circostanze idonee a far dubitare, secondo un giudizio non manifestamente illogico, della piena affidabilità del soggetto nell’uso delle armi e, per le guardie particolari giurate, nell’esercizio di funzioni che presuppongono un grado particolarmente elevato di equilibrio, autocontrollo e buona condotta.
Ne deriva che l’archiviazione non è, di per sé, ostativa alla revoca. Il punto decisivo non è stabilire se il reato sia stato commesso, ma verificare se l’Amministrazione abbia fondato il provvedimento su un autonomo e ragionevole apprezzamento degli elementi acquisiti. Nel caso concreto, la Prefettura ha acquisito la richiesta di archiviazione, il decreto del Giudice per le indagini preliminari e la nota della Questura, ha avviato il procedimento, esaminato le osservazioni difensive e adottato il decreto: l’iter dimostra che l’esito penale è stato considerato e superato sul diverso piano amministrativo-preventivo.
La motivazione dà conto delle ragioni del giudizio prognostico, individuate nella mancanza di equilibrio e discernimento e nell’abuso della posizione di fiducia e prossimità familiare verso una minore. Non si tratta di automatica trasposizione dell’ipotesi accusatoria nel procedimento amministrativo: le due valutazioni sono ontologicamente diverse, fondate su parametri differenti. Il TAR sottolinea la specificità della posizione professionale del ricorrente e la nozione di buona condotta ex art. 138 T.U.L.P.S., che impone una valutazione complessiva, non riducibile all’assenza di condanne.
Quanto alla sproporzione, il Collegio osserva che l’interesse privato alla conservazione dell’attività lavorativa va bilanciato con l’interesse pubblico primario alla prevenzione. Nel caso di specie il pregiudizio lavorativo è rimasto privo di adeguato supporto documentale: dagli atti non risulta licenziamento, risoluzione del rapporto, né comunicazione datoriale. La domanda risarcitoria è rigettata per l’infondatezza dell’azione di annullamento e per difetto di prova del danno. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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