Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 2483 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando. Sussistono i presupposti dell’azione quando il titolo è definitivo, è stato ritualmente notificato e alla data del ricorso è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza adempimento. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando l’applicazione non determini un effetto manifestamente iniquo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto al TAR l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro n. 415/2024, pubblicata il 16 ottobre 2024 e passata in giudicato. Con quella decisione il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare complessivi euro 2.000,00, oltre accessori.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in data 18 ottobre 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del 22 gennaio 2026. Persistendo l’inerzia del Ministero, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., l’azione di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando.
Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti. La sentenza del giudice del lavoro è definitiva e ritualmente notificata. Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che il Ministero avesse dato esecuzione alle statuizioni del titolo giudiziale.
La decisione del giudice del lavoro ha accertato in modo definitivo il diritto del ricorrente alla Carta docente per i quattro anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori. Essa ha imposto all’Amministrazione un obbligo conformativo puntuale e specifico. A fronte di tale statuizione non risulta integrale esecuzione. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza, mediante attribuzione della Carta elettronica e accreditamento del beneficio, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione.
Per l’ipotesi di persistente inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che dovrà provvedere su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., escludendo un effetto manifestamente iniquo: l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, gli obblighi imposti non presentano particolare complessità e l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è determinata negli interessi legali sull’importo riconosciuto dal titolo, per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrenti dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale esecuzione. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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