Silenzio-assenso tra amministrazioni applicabile anche alle Regioni a statuto speciale in assenza di recepimento (TAR Sardegna n. 1081 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, è espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., e, come tale, trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, le quali non possono introdurre deroghe alla relativa disciplina. Ne consegue che, in assenza di un’espressa disposizione regionale contrastante, il rinvio generale delle normative regionali alla legge n. 241/1990, o la mancata riproduzione dell’istituto, non ne determina l’inapplicabilità nell’ordinamento regionale. Le previsioni di uno strumento di pianificazione, quale il Piano di Utilizzo dei Litorali, che non abbiano immediata attitudine lesiva, richiedendo per la loro operatività successivi atti applicativi, difettano del requisito dell’interesse attuale e concreto all’impugnazione; l’interesse sussiste, invece, per le censure che investono direttamente vizi del procedimento di approvazione dell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio turistico-ricettivo e titolare di una concessione demaniale marittima, ha impugnato la delibera del Consiglio comunale di approvazione definitiva del Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.). Il provvedimento conteneva prescrizioni ritenute pregiudizievoli, quali la riduzione della superficie della concessione, la destinazione a “servizi” di un’area privata utilizzata per la posa di ombrelloni e la trasformazione in viabilità pubblica di una strada interna al complesso. Con tre motivi di ricorso, la società ha dedotto sia vizi procedurali, legati alla mancata acquisizione di assensi endoprocedimentali (parere provinciale sulla VAS e autorizzazione paesaggistica regionale), sia vizi sostanziali delle scelte pianificatorie, ritenute irragionevoli e contrastanti con le Linee guida regionali e con la natura del demanio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, accogliendola solo parzialmente. Le censure relative alle scelte sostanziali del Piano (riduzione delle superfici concedibili, destinazione delle aree, individuazione della viabilità) sono state dichiarate inammissibili per difetto di un interesse attuale e concreto. La natura programmatoria del P.U.L. e l’assenza di atti applicativi che incidano immediatamente sulla sfera giuridica della società, con il Piano che fa salve le concessioni esistenti sino alla scadenza, rendono la lesione solo eventuale e futura.
Diversamente, l’interesse all’impugnazione è stato ritenuto sussistente per il primo motivo, che deduceva vizi del procedimento di approvazione. Nel merito, il Tribunale ha escluso la fondatezza della doglianza relativa al parere della Provincia di Sassari, rilevando come la stessa avesse già concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS con un provvedimento espresso (determinazione dirigenziale), escludendo il Piano dalla procedura. La successiva trasmissione degli atti non costituiva, pertanto, l’avvio di un nuovo subprocedimento, rendendo del tutto estraneo alla fattispecie il ricorso all’istituto del silenzio-assenso.
Quanto all’assenso regionale, il Collegio ha affermato il principio per cui l’art. 17-bis della legge n. 241/1990 si applica anche alle Regioni a statuto speciale. La norma, qualificata dal legislatore come attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., è destinata a garantire un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale. La mancata riproduzione dell’istituto nella legge regionale di adeguamento non ne comporta l’inapplicabilità, anche in virtù della clausola di rinvio generale alla disciplina statale contenuta nella stessa legge regionale n. 24/2016.
Soffermandosi comunque, per completezza, sul merito dei motivi dichiarati inammissibili, il TAR ne ha rilevato l’infondatezza. In primo luogo, ha chiarito che i parametri percentuali per la superficie concedibile fissati dalle Linee guida regionali per i litorali periurbani costituiscono limiti massimi e non minimi, come si evince dalla lettera della disposizione (“sino ad un massimo di”). Di conseguenza, è legittima la scelta del Comune di attestarsi su valori inferiori. La qualificazione del litorale come “periurbano” è stata giudicata coerente con la conformazione del sito e frutto di una valutazione tecnico-discrezionale non manifestamente illogica.
Infine, il Tribunale ha escluso la valenza conformativa o ablativa delle previsioni del P.U.L. relative alle aree retrostanti l’arenile e alla viabilità interna. Tali indicazioni hanno carattere meramente ricognitivo e programmatico, non producendo effetti immediati sulla proprietà privata, la cui disciplina è rimessa agli strumenti urbanistici generali. La scelta di quali usi del demanio siano più conformi all’interesse pubblico è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento. Il ricorso è stato, quindi, dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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