Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta Docenti (TAR Campania n. 3931 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo conosce dell’esecuzione del giudicato formatosi anche su sentenza del giudice ordinario in materia di Carta Docenti, poiché la posizione soggettiva azionata è di interesse legittimo e l’Amministrazione conserva poteri autoritativi in ordine all’erogazione del beneficio. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando la sentenza è passata in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per tre anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione alla corresponsione in forma specifica del valore di euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi o rivalutazione.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’intimata al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituisce con mero atto di stile. La causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e ne verifica la sussistenza. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta attestato da apposita certificazione di cancelleria. La notificazione all’Amministrazione è avvenuta in data 25 giugno 2025 e non risulta che sia stata data esecuzione al titolo.
Quanto al termine, il Tribunale rileva l’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Su questa base il ricorso è dichiarato fondato e accolto.
Il giudice ordina all’Amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Per il caso di ulteriore inottemperanza designa sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro ulteriori sessanta giorni.
Il Collegio accoglie anche la richiesta di penalità di mora, non essendo state evidenziate valide ragioni ostative, e reputa equo il parametro dell’interesse legale. Precisano i giudici che, alla stregua del nuovo testo della lett. e), le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore; cessano all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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