Autentica incompleta della accettazione della candidatura e insanabilità (TAR Campania n. 2803 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di presentazione delle candidature alle elezioni comunali, l’autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura, prescritta dall’art. 32, comma 9, n. 2, del d.P.R. n. 570 del 1960 secondo le formalità dell’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, costituisce forma sostanziale dell’atto, indefettibile e non surrogabile. La sua mancanza o incompletezza determina la nullità insanabile della sottoscrizione e, quindi, dell’atto di presentazione della candidatura. L’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 non configura un procedimento trifasico con previa contestazione e interlocuzione, né consente il soccorso istruttorio: il comma 3 va letto in senso residuale, per la mera regolarizzazione di documenti comunque presentati in termini. Recedono, perciò, il favor partecipationis e i principi di regolarizzazione degli errori formali, prevalendo la par condicio tra i candidati, l’autoresponsabilità e la celerità del procedimento elettorale.

Il Fatto

In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, un candidato alla carica di Sindaco presentava la propria candidatura unitamente a una lista recante un contrassegno, composta da sedici candidati consiglieri, con contestuale indicazione del delegato di lista. Il Segretario Generale del Comune riceveva la documentazione e la trasmetteva alla 1ª Sottocommissione Elettorale Circondariale, senza formulare rilievi sulla completezza o regolarità della documentazione.

La Sottocommissione, riunitasi in seduta unica, disponeva la non ammissione di due candidati consiglieri, rilevando per il primo l’assenza della firma e del timbro del soggetto autenticatore e, per il secondo, un’autenticazione “del tutto incompleta”. Ammessa la candidatura a Sindaco e gli altri quattordici candidati, i ricorrenti impugnavano la deliberazione davanti al giudice amministrativo, invocando la giurisdizione estesa al merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Anzitutto rileva che la circostanza della trasmissione senza rilievi da parte del Segretario comunale è solo accennata nel fatto e non è sorretta da una specifica censura, risultando perciò irrilevante.

Nel merito, il Collegio respinge la tesi della struttura trifasica del procedimento. Il comma 2 dell’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960 prevede soltanto un’ostensione, entro la sera, delle contestazioni e delle modifiche apportate alle liste: nessuna interlocuzione procedimentale è configurabile. Il comma 3, che consente alla Commissione di udire i delegati e ammettere nuovi documenti, va interpretato in modo compatibile con il sistema, ossia per l’integrazione di lacune meramente formali. Tali non sono le lacune dell’autentica della dichiarazione di accettazione.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa è consolidata: l’autenticazione è forma sostanziale dell’atto, indefettibile e insostituibile, e non ammette equipollenti, non essendo integrabile aliunde. Le invalidità che la inficiano non hanno rilievo meramente formale, poiché le regole minuziose che presidiano l’autentica garantiscono la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni. I principi di regolarizzazione degli errori formali e del favor partecipationis recedono, quindi, di fronte alla regola cogente della necessaria e sicura identificazione dei candidati.

Quanto al secondo profilo, il Tribunale esclude un obbligo di soccorso istruttorio in presenza di formalità indefettibili, perché ciò violerebbe la par condicio e il principio di autoresponsabilità, e consentirebbe un emendamento fuori termine di documentazione essenziale. La facoltà di integrazione è riferibile solo a irregolarità relative a documenti presentati in termini, non alla nullità insanabile della candidatura incompleta.

Il Collegio esamina, infine, le due posizioni. Per il primo candidato, l’autentica è priva di timbro e firma del soggetto autenticatore, rilievo non contestato in fatto. Per il secondo, la formula “del tutto incompleta” denota una carenza più radicale, confermata dalla relazione istruttoria: mancano timbro, firma, luogo, data, nome e qualifica dell’autenticatore e ogni riferimento al candidato, con la parte relativa all’autentica del tutto in bianco, dunque inesistente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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