Ottemperanza e mancata esecuzione del giudicato per rete fognaria (TAR Lazio n. 7712 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., è esperibile avverso le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, anche quando impongano alla pubblica amministrazione un obbligo di facere specifico, come l’esecuzione di lavori di rifacimento di un’opera pubblica. Il giudizio di ottemperanza è circoscritto all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di eseguire il giudicato e non può estendersi a soggetti la cui posizione non è riconducibile al perimetro oggettivo della pronuncia da eseguire. Il termine per l’avvio dell’azione decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, che deve avvenire nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, già appellante vittoriosa dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, agiva per l’ottemperanza della sentenza n. 3589/2020, passata in giudicato per mancata impugnazione. Detta pronuncia aveva condannato il Comune e la società ACEA Ato 5 al rifacimento del tratto di rete fognaria sovrastante l’immobile della ricorrente e, solo il Comune, alla disostruzione delle caditoie adiacenti, accogliendo la domanda di manleva della società nei confronti di Generali Italia.
Nonostante la notifica della sentenza e i ripetuti solleciti, le amministrazioni non avevano dato esecuzione al decisum. La ricorrente adiva quindi il TAR, mentre la compagnia assicuratrice chiedeva l’estromissione dal giudizio, eccependo la propria estraneità all’obbligo di esecuzione delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto l’estromissione della compagnia assicuratrice, rilevando come l’oggetto del presente giudizio sia esclusivamente l’inadempimento della propria garantita al giudicato, perimetro oggettivo dal quale esulano le prestazioni riconosciute in favore della ricorrente. Ha, inoltre, escluso dall’obbligo rimasto inadempiuto il pagamento delle spese processuali, risultando già adempiuto dalla società.
Nel merito, il Collegio ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti per ordinare l’esecuzione del giudicato: la sentenza della Corte d’Appello risulta avere autorità di cosa giudicata; è stata notificata alle amministrazioni nel rispetto del termine dilatorio e costituisce provvedimento di cui può essere chiesta l’esecuzione con l’actio iudicati.
Il TAR ha, quindi, accolto il ricorso, ordinando al Comune e alla società di prestare piena esecuzione alla statuizione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, con facoltà di delega al Dirigente del competente servizio, il quale provvederà nel termine di ulteriori 90 giorni dalla richiesta di parte ricorrente. Il compenso dell’ausiliario è stato posto a carico delle amministrazioni inottemperanti.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune e di ACEA Ato 5, mentre sono state compensate nei confronti della compagnia estromessa.
Nota della Redazione
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