Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non è automatico ma richiede una motivazione rafforzata sul bilanciamento tra sicurezza pubblica e legami familiari (TAR Lazio n. 924 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego o la revoca del permesso di soggiorno allo straniero che abbia riportato condanne per reati ostativi non costituisce un atto dovuto, ma richiede una motivazione che dia conto dell’avvenuto bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico e la tutela dei legami familiari del richiedente. I legami familiari non rappresentano uno scudo assoluto di immunità, ma possono essere valorizzati solo in ipotesi speciali e situazioni peculiari, ferma restando la valutazione amministrativa in punto di pericolosità. La valutazione del Questore sulla pericolosità sociale è sindacabile solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o carenza dei presupposti.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego si fondava sulla sussistenza di numerosi precedenti di polizia, carichi pendenti e una condanna a sette anni e sei mesi di reclusione per detenzione, cessione e traffico di sostanze stupefacenti, oltre che su un avviso orale del Questore.
Il ricorrente deduceva, tra i motivi di gravame, la mancata considerazione della convivenza con la figlia e con la compagna, cittadina italiana, invocando il divieto di allontanamento previsto per lo straniero convivente con parenti entro il secondo grado di cittadini italiani. Lamentava, inoltre, l’assenza di una valutazione sulla concreta pericolosità e l’insufficienza motivazionale del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure prospettate. In primo luogo, ha escluso la configurabilità della nullità dell’atto per carenza di motivazione, precisando che l’eventuale vizio avrebbe potuto determinare, al più, l’annullabilità del provvedimento. Ha poi giudicato la motivazione del diniego adeguata, in quanto l’Amministrazione aveva esplicitato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, consistenti nella ravvisata insussistenza dei requisiti soggettivi in ragione delle gravi condotte antigiuridiche poste in essere dal richiedente.
La sentenza richiama il principio per cui l’esistenza di legami familiari non può costituire una garanzia assoluta di immunità dal diniego del rinnovo del titolo di soggiorno per lo straniero condannato per reati ostativi, potendo tali esigenze essere valorizzate solo in situazioni peculiari e meritevoli di particolare tutela, come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 6886 del 2022 e n. 6709 del 2022).
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione non si fosse sottratta all’onere motivazionale, avendo rappresentato che i legami familiari non potevano prevalere sull’interesse pubblico, considerata la gravità e la numerosità delle condotte antigiuridiche, tali da configurare un serio pericolo per l’ordine pubblico. Tale valutazione è stata giudicata logica e coerente con la rilevanza dei precedenti penali e amministrativi, tra cui la condanna ostativa per traffico di stupefacenti, l’avviso orale e l’imputazione per guida in stato di ebbrezza.
Il TAR ha ulteriormente osservato che il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione della pericolosità sociale operata dal Questore è limitato ai profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e della carenza dei presupposti. Ha infine rilevato che la convivenza con la figlia e con la cittadina italiana non era stata comprovata dal ricorrente e che, comunque, non avrebbe potuto di per sé determinare un esito favorevole del procedimento.
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Nota della Redazione
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