Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel payback ridotto (TAR Lazio n. 7715 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento, da parte del fornitore di dispositivi medici, della quota payback ridotta ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 non determina la cessazione della materia del contendere, la quale può discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati. Il pagamento, infatti, non è satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, consistente nell’annullamento degli atti al fine di non effettuare alcun versamento. Tuttavia, il predetto pagamento rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, avendo fatto venir meno l’utilità della pronuncia per il ricorrente. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti con cui era stato applicato il meccanismo del payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, tra cui la determinazione della Regione Umbria di attribuzione degli oneri di riparto, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto e le relative linee guida. A ridosso dell’udienza di discussione, la ricorrente ha versato la quota ridotta ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la cessazione della materia del contendere non può discendere dal pagamento effettuato dalla ricorrente. Tale evenienza, infatti, presuppone l’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati, cui nella specie non si è fatto luogo. Il versamento, inoltre, non integra una situazione satisfattiva della pretesa azionata: la domanda demolitoria era stata proposta proprio al fine di non effettuare alcun pagamento. Sul punto il Collegio richiama il proprio precedente di cui alla sentenza n. 4033 del 3 marzo 2026.
Ciò nondimeno, il pagamento della quota ridotta assume rilievo ai fini della definizione del giudizio sotto diverso profilo. Con tale adempimento, infatti, è venuta meno l’utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto trarre da una pronuncia di merito: l’eventuale annullamento degli atti impugnati non avrebbe, ormai, alcuna conseguenza pratica, atteso che il versamento è già stato eseguito. La pronuncia del giudice sarebbe, quindi, inutiliter data.
Su tali basi, in conformità al principio espresso da Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247, il Collegio ha ritenuto che il pagamento renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza, radicando una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame. Ne è conseguita la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ravvisato, in base al combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione tra le parti, in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento della vicenda processuale.
Nota della Redazione
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