Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per condanna del Ministero (TAR Calabria n. 781 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di perdurante inadempimento della pubblica amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 c.p.a., accerta l’inadempimento e ordina all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede in luogo e vece dell’amministrazione inadempiente entro un ulteriore termine. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere riconosciuta, ove non sussistano iniquità o altre cause ostative, nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. I compensi e le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza resa dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva condannato il Ministero della Salute a corrispondere somme relative alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, legge n. 210/1992, per un importo complessivo di euro 961,75, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo.
La sentenza era stata notificata agli indirizzi di posta certificata del Ministero ed era passata in giudicato, come attestato dalla ricorrente. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica senza alcun pagamento, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, che la sentenza posta a fondamento dell’azione è stata regolarmente notificata al Ministero della Salute e che risulta passata in giudicato. Ha poi accertato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni e il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione.
Su queste basi il TAR ha ritenuto fondata l’azione di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione a cura della parte ricorrente.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero della Salute, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’integrale esecuzione della pronuncia entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, a cura di parte, dell’inutile decorso di quello assegnato all’amministrazione debitrice.
Il TAR ha inoltre riconosciuto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario, fermo restando il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato anche dopo la nomina, finché il commissario non abbia provveduto, in coerenza con l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Quanto ai costi dell’eventuale attività commissariale, il Collegio li ha posti a carico dell’amministrazione inadempiente. Ha richiamato, applicandola per analogia, la disposizione dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori, ritenendola estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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