Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della Carta elettronica docenti (TAR Calabria n. 773 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro il termine fissato, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può essere concessa quando risulti manifestamente iniqua, in ragione della funzione propria del contributo, che non costituisce corrispettivo ma sostegno all’aggiornamento e alla formazione del personale docente. Le spese per l’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettato per i decreti decisori emessi ai sensi della medesima legge.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, n. 119 dell’8 marzo 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. Carta elettronica, quale contributo alla formazione professionale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione della Carta per un totale di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 19 marzo 2024 e, come da attestazione del 24 marzo 2025, è passata in giudicato. Il Ministero non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica senza che l’amministrazione abbia provveduto, la ricorrente ha agito ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato il perdurante inadempimento dell’amministrazione resistente e ha ritenuto meritevole di accoglimento l’azione di ottemperanza proposta. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato e il termine di moratoria di centoventi giorni è decorso senza esecuzione.
Il Ministero è stato pertanto condannato a eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che provvederà, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese per l’eventuale attività commissariale, il Collegio ha osservato che esse restano a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il riferimento è all’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge medesima, ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola manifestamente iniqua. La particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti è quella di contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e non di corrispettivo, con la conseguenza che la relativa attribuzione mal si presta a essere garantita dalla misura compulsiva.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in complessivi euro 828,00 oltre spese generali e accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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