Rimborso spese legali e omesso preavviso di rigetto: annullamento del diniego (TAR Puglia n. 6 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rimborso delle spese legali, a favore di un dipendente di amministrazione pubblica, ex art. 18 d.l. n. 67/1997, conv. in l. n. 135/1997, deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’omissione del preavviso di rigetto determina l’illegittimità del provvedimento di diniego, non potendo la relativa garanzia partecipativa essere supplita dalla successiva fase giurisdizionale. La natura vincolata dell’atto finale non esonera l’amministrazione dall’obbligo di instaurare il contraddittorio procedimentale, atteso che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sulla cui base la determinazione amministrativa deve fondarsi. L’art. 12, co. 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, con valenza di norma interpretativa, ha escluso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 21-octies, co. 2, l. n. 241/1990 all’ipotesi di omesso preavviso di rigetto.
Il Fatto
Un docente universitario, dopo essere stato sottoposto a procedimento penale, veniva prosciolto con sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P., in parte perché il fatto non sussiste e in parte per estinzione del reato. Il dipendente presentava quindi istanza di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/1997. L’Ateneo, recependo il parere negativo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, negava il rimborso, ravvisando un conflitto di interessi e valorizzando la natura della pronuncia limitatamente alla parte in cui il reato era stato dichiarato estinto.
Il ricorrente impugnava la delibera di diniego, deducendo, tra i motivi di ricorso, la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990 per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, oltre a censure di merito inerenti la motivazione e l’istruttoria. Si costituivano in giudizio l’Università e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo in via assorbente la censura relativa all’omissione del preavviso di rigetto. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 18 d.l. n. 67/1997 attribuisce all’amministrazione un potere valutativo in ordine all’an e al quantum del rimborso, con il parere dell’Avvocatura dello Stato che ha natura obbligatoria e vincolante anche in ordine alla sussistenza dei presupposti, quale antecedente logico della quantificazione.
Quanto alla censura partecipativa, la sentenza richiama il consolidato principio per cui la previsione di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990 ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, in un’ottica di trasparenza e dialogo tra amministrazione e amministrato. Tale garanzia non può essere rinviata alla successiva fase giurisdizionale, dovendo il contrasto emergere ed essere affrontato nella sede naturale del procedimento. In tale prospettiva, il giusto procedimento non può essere alterato trasferendo in sede giurisdizionale le verifiche che avrebbero dovuto essere compiute in sede amministrativa.
Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 21-octies, co. 2, primo periodo, l. n. 241/1990 alla fattispecie dell’omesso preavviso di rigetto, richiamando la portata interpretativa dell’art. 12, co. 1, lett. i), d.l. n. 76/2020. Ha infine precisato che la natura vincolata dell’atto non costituisce valido motivo per omettere le garanzie partecipative, specialmente in situazioni giuridicamente complesse, come quella in esame, in cui l’accertamento dei presupposti richiede un’adeguata istruttoria e un effettivo contraddittorio.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il TAR ha annullato la delibera impugnata in parte qua, nei limiti dell’interesse del ricorrente, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione all’esito dell’acquisizione delle osservazioni del dipendente. Le residue domande di accertamento e condanna sono state disattese in via dirimente, in ragione della natura formale delle censure accolte. Le spese processuali sono state compensate, considerato l’accoglimento solo parziale del ricorso.
Nota della Redazione
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