Nuova unità di cogenerazione: irrilevante l’uso di componenti usate (Cons. Stato n. 6534 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della nuova unità di cogenerazione, richiesto per l’accesso agli incentivi sui titoli di efficienza energetica, attiene alla realizzazione ex novo di un’unità produttiva autonoma sotto il profilo funzionale e strutturale, non alla novità assoluta delle singole componenti impiegate. La normativa primaria e secondaria individua quale unico presupposto temporale l’entrata in esercizio dell’unità successivamente al 7 marzo 2007, senza imporre l’assenza di precedente utilizzo della componentistica. L’unico riferimento alle componenti nuove riguarda il diverso istituto del rifacimento di unità in esercizio da almeno dodici anni. È pertanto illegittimo il provvedimento del Gestore che subordini il beneficio all’impiego di un motore mai utilizzato in precedenza, introducendo surrettiziamente un requisito ulteriore privo di fondamento normativo.

Il Fatto

La società appellante ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio ha respinto il ricorso avverso i provvedimenti con i quali il Gestore dei servizi energetici ha negato l’attribuzione dei certificati bianchi per una unità di cogenerazione entrata in esercizio nel 2016 e riconosciuta ad alto rendimento ai sensi del d.lgs. n. 20/2007.

Il diniego si fondava sull’impiego, nella realizzazione dell’impianto, di una componente principale non nuova: il motore a combustione interna, costruito nel 2005 e già utilizzato presso un altro impianto, ancorché oggetto di revisione. Il giudice di prime cure ha aderito a tale lettura, escludendo la qualificazione dell’unità come nuova costruzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 5 settembre 2011. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto l’art. 30, comma 11, della legge n. 99/2009, che riconosce il regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 20/2007, a seguito di nuova costruzione o rifacimento. Il d.m. 5 settembre 2011, emanato in attuazione di tale disposizione, definisce alla lett. b) il rifacimento come l’intervento che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti nuovi di almeno due componenti principali, mentre alla lett. c) descrive la nuova unità di cogenerazione come quella entrata in esercizio, a seguito di nuova costruzione, dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Da tale assetto normativo la Sezione trae la conclusione, già espressa in precedenti pronunce, che il concetto di nuova costruzione si riferisce alla realizzazione ex novo di un’unità di cogenerazione autonoma sotto il profilo funzionale e strutturale, senza implicare la novità assoluta delle componenti. Il concetto di nuova unità è contrapposto a quello di unità esistente e, nella sua dimensione funzionale, attiene all’impianto e non alla relativa componentistica considerata in maniera parcellizzata.

La Corte ribadisce che l’unico riferimento alla componentistica riguarda le unità già esistenti, in esercizio da almeno dodici anni, ed è posto per specificare le condizioni alle quali l’ammodernamento di tali impianti giustifica l’assimilazione alle nuove unità di cogenerazione. Le disposizioni richiamate individuano dunque esclusivamente la condizione temporale dell’entrata in esercizio successiva al 7 marzo 2007.

Ne discende che il Gestore, pretendendo l’assenza di qualsiasi precedente utilizzo delle componenti principali, ha attribuito al concetto normativo di nuova unità di cogenerazione un significato non desumibile dalla disciplina del tipo di intervento, introducendo un requisito ulteriore e particolarmente restrittivo per l’accesso al regime di sostegno. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, i provvedimenti originari sono annullati nella parte in cui non riconoscono i benefici per l’anno di produzione 2017.

La domanda risarcitoria è invece respinta per assoluta genericità della formulazione e mancanza di deduzioni specifiche sul danno e sui fatti costitutivi. Il risarcimento non consegue automaticamente all’illegittimità dell’azione amministrativa, richiedendo la rigorosa allegazione e prova del danno-conseguenza, del nesso di causalità e della colpa dell’Amministrazione, restando esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa. Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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