Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel pubblico impiego (TAR Campania n. 3059 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultino integrati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ovvero la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato nel termine fissato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscergli il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per i servizi prestati in più anni scolastici.
La sentenza, notificata all’Amministrazione e non impugnata come attestato dalla cancelleria, non veniva eseguita. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la liquidazione delle spese con distrazione al procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto al commissario ad acta, il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R.
La parcella dovrà essere presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non al deposito della relazione. Il deposito degli atti dovrà avvenire esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Tribunale ha inoltre disposto il pagamento della penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura contenuta in ragione della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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