Esecuzione ordinanza cautelare e cessazione attività edilizia (TAR Lombardia n. 3266 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione di un’ordinanza cautelare ex art. 59 c.p.a., il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., determina le modalità esecutive considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione del comando giudiziale. Detta disciplina è caratterizzata dalla transitorietà e reversibilità degli effetti che assicura alla parte vittoriosa, senza poter anticipare la pienezza della tutela riservata alla pronuncia definitiva di merito. Ne consegue che il giudice può ordinare l’immediata cessazione delle attività edilizie non riconducibili alle finalità conservative e preventive autorizzate dalla cautela, onerando l’amministrazione dell’attività di vigilanza e controllo, ma non può disporre, in tale fase, il ripristino dello stato dei luoghi, che condizionerebbe irreversibilmente la decisione finale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva archiviato il procedimento di verifica della decadenza di un permesso di costruire, ritenendo il titolo valido in virtù delle proroghe straordinarie ex lege. Il TAR, con ordinanza cautelare, sospendeva il provvedimento, consentendo esclusivamente l’esecuzione degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza del cantiere. Il Consiglio di Stato confermava la pronuncia in appello.
Lamentando la violazione del comando giudiziale per la perdurante esecuzione di lavorazioni non rientranti in tale perimetro, la società proponeva istanza ex art. 59 c.p.a. per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruiva i fatti sopravvenuti all’ordinanza cautelare, rilevando come l’amministrazione, pur avendo diffidato la controinteressata dal realizzare opere non necessarie alla messa in sicurezza, non avesse svolto verifiche sulla pertinenza degli interventi. Dalla documentazione in atti emergeva l’esecuzione di interventi costruttivi significativi, quali la realizzazione di strutture portanti e murature perimetrali, oltre all’avvio della posa del cappotto isolante e dell’intonaco, attività eccedenti le finalità conservative.
Il Tribunale accertava l’assenza di rischi attuali di crollo o problemi di sicurezza, rendendo superflua la prosecuzione delle lavorazioni. Sussistevano pertanto i presupposti per accogliere l’istanza, disponendo l’immediata cessazione di ogni attività edilizia e l’assoluto divieto di ulteriori lavorazioni, con onere per l’amministrazione di vigilanza e controllo, nonché l’eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.
Veniva invece respinta la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi. La disciplina dell’ottemperanza delle pronunce esecutive, ex art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., garantisce effetti transitori e reversibili. La demolizione delle opere realizzate in violazione della cautela avrebbe anticipato e condizionato la decisione finale di merito, risultando pertanto non disposta in questa fase.
Alla luce delle opere eseguite e della loro non piana riferibilità alle esigenze di messa in sicurezza, il Collegio ravvisava giuste ragioni per trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per gli eventuali accertamenti di competenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.