Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese del giudizio (TAR Calabria n. 1091 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’autorità di cosa giudicata del titolo azionato e la mancata prova dell’esecuzione da parte dell’amministrazione, ordina l’adempimento nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. L’incarico commissariale comprende anche il pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo ammesso che l’inerzia dell’amministrazione imponga un secondo giudizio esecutivo. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, unito a esigenze di economia processuale e di buon andamento, consente la completa definizione della res contenziosa in unica battuta.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto emesso dal medesimo Tribunale, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 15.280,00, oltre interessi legali dalla data di deposito del ricorso, e delle spese processuali liquidate in € 27,00 per spese vive ed € 540,00 per compensi, oltre accessori.

Il ricorrente deduce la sussistenza dei presupposti di legge e chiede la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. L’amministrazione, ritualmente notiziata, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 26 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Verifica poi che il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

Su tale premessa il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina quindi, per il caso di inutile scadenza del termine, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Sul punto delle spese, il Tribunale liquida il compenso secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, e tenendo conto della semplicità e serialità della materia.

Il profilo di maggiore interesse riguarda l’estensione dell’incarico commissariale al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Il Collegio argomenta dal silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione, richiamando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, definisce in unica battuta la res contenziosa e previene, secondo il buon andamento, l’ulteriore impiego di risorse pubbliche. Il Collegio richiama infine gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nell’espropriazione forzata pongono le spese a carico del debitore e ne prevedono il soddisfacimento in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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