Volumi tecnici e restauro conservativo: no alla sopraelevazione (Cons. Stato n. 10207 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti di climatizzazione installati sulla copertura di un edificio, in sostituzione di quelli preesistenti e destinati a esigenze tecnico-funzionali della costruzione principale, costituiscono volumi tecnici non computabili nella superficie lorda di pavimento e nella volumetria complessiva. Essi non integrano una sopraelevazione e l’intervento che li riguarda è riconducibile al restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001. Decorso il termine per i poteri inibitori e conformativi sulla s.c.i.a., il terzo può sollecitare l’esercizio dei poteri officiosi di vigilanza e repressivi, ma l’Amministrazione non è titolare di alcun margine di discrezionalità nella verifica di legittimità dell’attività edilizia, residuando la sola autotutela ove sia accertata la difformità. La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate non si applica agli edifici ricadenti nei nuclei di antica formazione, dove vale il criterio delle distanze preesistenti.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di un immobile nel centro storico di Milano, adiacente a un edificio condotto in locazione da una grande struttura di vendita, che aveva presentato nel luglio 2019 una s.c.i.a. ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 per interventi di restauro e risanamento conservativo, seguita da varianti. Oggetto della controversia sono gli impianti di condizionamento e climatizzazione posti sopra l’ultimo piano.
Con diffide del dicembre 2021 la proprietaria sollecitava il Comune all’esercizio della vigilanza edilizia e chiedeva l’accesso agli atti. Il Comune, con nota del 17.12.2021, riteneva insussistenti le irregolarità. La società impugnava la nota e chiedeva l’esibizione documentale ex art. 116, comma 2, c.p.a.; il TAR, dopo sentenza parziale e conversione del rito, respingeva ricorso e motivi aggiunti. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto il rilievo procedimentale: il preavviso di rigetto opera nei procedimenti a istanza di parte, mentre le diffide miravano a sollecitare i poteri officiosi secondo il combinato disposto dell’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990 e dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Richiamando l’esegesi fissata dalla Corte costituzionale n. 45 del 2019, la Corte ricorda il triplice ordine di poteri sulla s.c.i.a. (inibitori, repressivi e conformativi), il termine di trenta giorni per l’edilizia e la successiva area dell’autotutela. Decorsi i termini, il terzo può attivare le verifiche per dichiarazioni mendaci, sollecitare la vigilanza di settore e agire in sede risarcitoria.
Nel caso concreto il Comune non aveva margini di discrezionalità nella verifica di legittimità, poiché l’unico profilo discrezionale avrebbe riguardato l’autotutela, presupponente un’accertata difformità, nella specie esclusa.
Nel merito, l’appello si fonda sull’assunto che gli impianti integrino una sopraelevazione con modifica di sagoma e volume. La documentazione dimostra invece l’installazione di tubazioni e impianti serventi, in sostituzione di quelli preesistenti e obsoleti, con pannelli di mitigazione acustica e visiva richiesti in sede di valutazione paesistica. La Corte ribadisce che i volumi tecnici sono quelli allocati fuori dal corpo dell’edificio e non suscettibili di autonoma utilizzazione, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 5966 del 20 agosto 2021. L’impianto è servente e occupa spazio privo di copertura e tamponature perimetrali. Le norme regolamentari richiamate (artt. 91 e 94 RE) non fissano misure massime, dovendosi valutare in concreto le dimensioni.
Quanto alle distanze, la censura sull’art. 9 D.M. n. 1444/1968 resta astratta e comunque inapplicabile, ricadendo l’edificio nei nuclei di antica formazione. La misura di 3,97 metri risulta superiore a quella preesistente, con miglioramento di aerazione e soleggiamento; la struttura in adiacenza al confine è ammessa dall’art. 87 RE per gli impianti tecnologici. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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