Cessazione della materia del contendere per spontanea conformazione del GSE e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 11306 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora, nel corso del giudizio, l’amministrazione si conformi spontaneamente alla pronuncia giurisdizionale e soddisfi integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta qualora la condotta satisfattiva sia stata tempestiva e spontanea, e le questioni giuridiche trattate presentino profili di complessità e novità tali da giustificare l’integrale compensazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Gestore dei servizi energetici aveva respinto la richiesta di accesso al regime di sostegno previsto dal D.M. 5 settembre 2011 per l’unità di cogenerazione ad alto rendimento, con riferimento alla produzione dell’anno 2024. Nel corso del giudizio, la società depositava memoria dichiarando che la materia del contendere poteva ritenersi cessata, in quanto, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5864/2025, il GSE aveva riconosciuto i certificati bianchi spettanti non solo per l’annualità oggetto di quella decisione, ma anche per gli anni successivi, con conseguente approvazione e accettazione della relativa convenzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando come l’interesse sostanziale sotteso al ricorso fosse stato pienamente soddisfatto, per come pacifico tra le parti e risultante dalla documentazione in atti, con particolare riferimento al provvedimento del 19 settembre 2025 con cui il GSE aveva dato seguito alle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 5864/2025.
Quanto alla regolamentazione delle spese, il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato era stato adottato nella pendenza del giudizio di appello avverso una serie di sentenze con cui lo stesso Tribunale aveva rigettato le pretese della ricorrente su altre annualità. Il GSE, dopo aver ottemperato al dispositivo della citata sentenza per l’annualità 2016, aveva spontaneamente esteso la propria conformazione anche alle annualità successive, emendando i precedenti dinieghi.
Il Tribunale ha quindi condiviso l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce nn. 3360, 3363 e 3364 del 2026, che avevano disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le medesime parti, in ragione della tempestiva e spontanea conformazione del GSE alla sentenza n. 5864/2025, nonché della complessità e novità delle questioni esaminate e risolte dalla decisione medesima. La soccombenza virtuale della società non è stata pertanto ritenuta idonea a fondare una condanna alle spese del Gestore.
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Nota della Redazione
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