Ottemperanza al giudicato lavoristico e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 997 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze del giudice ordinario rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando l’amministrazione è tenuta a un facere o a un pagamento rimasto ineseguito. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo è passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica. Accertata l’inerzia, il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, la cui attività è intrinsecamente obbligatoria e non incide sulla retribuzione dirigenziale per il principio di onnicomprensività. La misura dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza a due sentenze del giudice ordinario, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere in suo favore la carta docenti e ad assegnare sulla medesima somme rispettivamente di euro 1.000,00 per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, oltre interessi, e di euro 500,00.

Le sentenze, pubblicate e notificate, non risultavano eseguite. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di integrale adempimento del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in via preliminare i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Alla luce della documentazione versata in atti, risultano accertati il passaggio in giudicato delle sentenze di cui è chiesta l’esecuzione, attestato agli atti del giudizio, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.

Accertata la sussistenza dei presupposti, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il Tribunale nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Nessun compenso è riconosciuto al commissario: la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale richiama in proposito la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e ne afferma l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a una pluralità di precedenti conformi.

Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dal relativo elenco; e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, avendo riguardo analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in euro 552,00 oltre accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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