Revoca dell’abilitazione Entratel per visti di conformità senza copertura assicurativa (TAR Lombardia n. 3461 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel è legittima quando l’intermediario ha apposto il visto di conformità su numerose dichiarazioni in assenza della prescritta copertura assicurativa. Tale condotta integra le gravi e ripetute irregolarità previste dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1998, per le oggettive ripercussioni sul contribuente, nei cui confronti è come se il visto non fosse stato emesso. L’onere di dimostrare l’esistenza e la continuità della copertura grava sull’intermediario, sin dalla fase procedimentale. La polizza stipulata successivamente, contenente clausola di irretroattività, non sana la posizione né prova l’erroneità della motivazione dell’atto di revoca, che si fonda sui soli documenti conosciuti e conoscibili dall’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, dottore commercialista e revisore dei conti, ha impugnato davanti al TAR Lombardia la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel, adottata dall’Agenzia delle Entrate, unitamente agli atti prodromici e, in particolare, alla cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ex art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Secondo la ricostruzione dell’amministrazione, la cancellazione era conseguita all’accertata mancanza della copertura assicurativa necessaria a partire dal 17 marzo 2013. L’intermediario aveva prodotto dapprima un prospetto assicurativo e poi una nuova polizza con efficacia retroattiva, documentazione ritenuta inidonea a sanare la posizione. Respinta la domanda cautelare, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da un rilievo processuale decisivo: il provvedimento di cancellazione del 9 settembre 2020 dall’elenco dei soggetti abilitati non è mai stato impugnato. L’oggetto del giudizio resta dunque circoscritto all’atto di revoca dell’abilitazione a Entratel e alla verifica della sua motivazione.
Su questo terreno il Collegio rileva che l’atto impugnato è puntualmente motivato sull’inidoneità della documentazione prodotta prima della sua adozione a provare l’esistenza della necessaria copertura assicurativa. La verifica riguarda ciò che l’amministrazione poteva conoscere al momento dell’adozione, non quanto emerso successivamente in giudizio.
Da qui la qualificazione della condotta. L’apposizione del visto di conformità senza la prescritta autorizzazione su 48 dichiarazioni trasmesse telematicamente nel periodo di mancata copertura integra, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1998, le gravi e ripetute irregolarità che possono condurre alla revoca dell’abilitazione. Il Tribunale sottolinea le oggettive ripercussioni sul contribuente, nei cui confronti è come se il visto non fosse stato emesso.
Il ricorrente non ha illustrato l’incongruenza logica o la fallacia dei presupposti di fatto considerati dall’amministrazione, se non richiamando un tentativo di sanatoria rivelatosi fallito: la nuova polizza non ha garantito la continuità di copertura dal 17 marzo 2013 e conteneva una clausola di irretroattività non spendibile nel caso di specie.
Quanto agli atti di rinnovo della polizza scaduta, allegati solo in giudizio, essi possono al più fondare una richiesta di intervento in autotutela, ma non provano l’erroneità della motivazione dell’atto di revoca. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite della fase di merito in ragione della peculiarità della questione esaminata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.