Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro tramite commissario ad acta (TAR Sicilia n. 993 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è ammissibile quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Accertati tali presupposti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato. In caso di inutile decorso di tale termine, la nomina del commissario ad acta può cadere su un dirigente della stessa amministrazione intimata, senza riconoscimento di compenso, rientrando l’incarico nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Un docente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale per l’aggiornamento professionale, tramite Carta elettronica del docente, per tre anni scolastici, condannando l’amministrazione al pagamento complessivo di € 1.500,00 oltre interessi.
Il titolo non è stato eseguito. Il ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con le modalità previste dal DPCM 28 novembre 2016. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., soffermandosi in particolare sul passaggio in giudicato della sentenza di cui era chiesta l’esecuzione e sull’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Entrambi sono risultati provati dalla documentazione versata in atti.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto alla nomina dell’ausiliario, il Tribunale ha ritenuto di attribuire l’incarico di commissario ad acta, nell’ipotesi di inutile decorso del termine, al Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, senza riconoscimento di compenso. La scelta si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i decreti emessi ai sensi della legge Pinto ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come confermato dai precedenti richiamati.
Il Collegio ha poi precisato tre regole operative. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non tollera rifiuti né interferenze organizzative interne. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Le spese di lite, liquidate secondo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., sono state determinate in via analogica sui minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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