Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro su indennizzo (TAR Campania n. 1852 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario quando risulti decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’amministrazione non abbia documentato né la conclusione del procedimento né il pagamento del debito. La mera predisposizione degli atti propedeutici all’adempimento non integra prova dell’esecuzione. Il giudice nomina il commissario ad acta sin da ora e fissa una penalità di mora secondo i criteri di non manifesta iniquità, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo corrispondente al dieci per cento dell’importo dovuto in base al giudicato.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto, quale soggetto danneggiato da HCV post trasfusionale, alla rivalutazione dell’indennizzo ex art. 2, comma 1, legge n. 210/1992 per il periodo 1.1.2009-31.12.2011, condannando il Ministero della Salute al pagamento di € 5.695,08 oltre interessi e accessori.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato in forma esecutiva presso la sede dell’amministrazione il 15 marzo 2018. Il Ministero, costituitosi, ha rappresentato di aver predisposto gli atti per procedere alla liquidazione, senza documentare l’avvenuto pagamento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione della pubblica amministrazione al giudicato.

Il giudice amministrativo accerta che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e che la sentenza è passata in giudicato.

Quanto all’adempimento, il Collegio rileva che il Ministero ha allegato soltanto di aver predisposto gli atti propedeutici, senza documentare la conclusione del procedimento né il pagamento del debito. Ne deriva la dichiarazione dell’obbligo di esatta ed integrale esecuzione, con pagamento delle somme spettanti, maggiorate degli accessori e detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In accoglimento della domanda, è nominato sin da ora commissario ad acta il Capo Dipartimento dell’amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale, decorso inutilmente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Si precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Sussistono infine i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario; quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che esigono una somministrazione funzionale a stimolare l’amministrazione senza spostare l’interesse del ricorrente verso la sovracompensazione economica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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