Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 754 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando il titolo esecutivo giudiziale è passato in giudicato e l’Amministrazione non provi l’integrale esecuzione del disposto. L’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione giudiziale. Integra titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza munita di attestazione di conformità. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine e nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha adito il giudice del lavoro per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica (Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024. Con la sentenza n. 5358/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso e ha condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta per l’importo complessivo di € 1.000,00.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e dichiarata passata in giudicato dalla cancelleria. Nonostante ciò, l’Amministrazione scolastica è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione della Carta e la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione risulta passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dalla cancelleria del Tribunale di Milano.
La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione; alla data di proposizione del ricorso era pertanto trascorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, quale lasso temporale minimo necessario tra la notifica del titolo esecutivo e l’esecuzione giudiziale. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui integra titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza dotata di attestazione di conformità.
Poiché l’Amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione scolastica di erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per una somma complessiva di € 1.000,00, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, oltre interessi legali dalla data di notifica della sentenza n. 5358/2024 fino al saldo effettivo.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, il Collegio ha nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine per adempiere, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico. Il Collegio ha escluso la corresponsione di alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, con corrispondenza diretta ai difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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