Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lazio n. 1522 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta se l’amministrazione si sia conformata alla pronuncia e, rilevato un adempimento solo parziale, ne dispone l’esecuzione per la parte residua. L’obbligo di conformazione riguarda il caso deciso e non si esaurisce nella ricostruzione giuridica ed economica della posizione del dipendente, ma impone l’effettiva erogazione delle somme liquidate. In caso di perdurante inadempimento, la nomina del commissario ad acta assicura la satisfattività del diritto accertato entro un termine perentorio.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento del servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato e aveva condannato il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive.
L’amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, ha rappresentato di aver emanato il decreto di ricostruzione di carriera e il provvedimento sulle differenze retributive, trasmettendoli alla competente Ragioneria per l’erogazione. La questione arriva al giudice amministrativo perché il pagamento non risulta integralmente eseguito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Sul piano fattuale, il Tribunale verifica gli importi. L’amministrazione stessa ha riconosciuto di essere debitrice di complessivi € 17.924,46. Dalla documentazione emerge che la ricorrente ha percepito € 6.727,29 con la retribuzione di aprile 2025 e € 10.594,92 con quella di settembre 2025, per un totale di € 17.322,21.
Ne deriva un residuo credito di € 602,25. L’attività richiesta dalla pronuncia non è, dunque, stata completamente eseguita: il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza parziale e condanna l’amministrazione a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, perché dia esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza di quello concesso all’amministrazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è pertanto accolto nei termini e limiti indicati.
Nota della Redazione
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