Carta docente: ottemperanza e astreinte escluse per crisi di finanza pubblica (TAR Veneto n. 963 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la persistente inadempienza della P.A., condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è soggetta a un potere discrezionale ampio. Le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive operano come fattori da valutare in concreto. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, in quanto fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., possono integrare le “altre ragioni ostative” che giustificano il diniego dell’astreinte.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del giudice del lavoro, il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019 al 2024.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio verifica le condizioni dell’azione esecutiva. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione. Sono dunque integrati i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Nel merito il ricorso è fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo e che sia ancora inadempiente. Il Ministero va pertanto condannato a eseguire la sentenza, costituendo la Carta elettronica con l’accredito della somma determinata nel titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale.
Quanto all’astreinte, il Collegio richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta dei presupposti e di graduazione dell’importo. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative.
Nella specie la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna al pagamento dell’astreinte. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. La domanda di penalità di mora non può pertanto essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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