Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Lazio n. 1525 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., l’azione è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. L’inottemperanza si configura quando l’attività richiesta dalla pronunzia non risulti svolta e non emergano elementi che ne dimostrino l’esecuzione o sopravvenienze ostative. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, condanna l’Amministrazione a provvedere entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta senza facoltà di delega e senza compenso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta per il ritardo nella corresponsione delle somme e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrendo dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per conseguire l’esecuzione di una sentenza emessa dal giudice ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. Il titolo accerta il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, con computo del servizio pre-ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo e inquadramento nella corretta fascia stipendiale, oltre alle correlate differenze retributive.

Il Ministero resistente non si è costituito tempestivamente e non ha fornito elementi sull’esecuzione del giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e, ai sensi della lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a., la fissazione della somma dovuta per ogni violazione successiva o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto l’art. 112, comma 2, c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Sul piano dell’accertamento, il Tribunale rileva che l’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronunzia non appare essere stata svolta. Negli atti di causa non emergono elementi di alcun genere che ne dimostrino l’esecuzione né sopravvenienze che consentano di valutare ostacoli all’adempimento.

La resistente, a fronte di quanto allegato dalla ricorrente, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Da qui la condanna a provvedere nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina fin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, per il caso di perdurante inadempimento entro ulteriori 60 giorni.

Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le penalità decorrono però dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e sono commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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