Poteri del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza al giudicato lavoristico (TAR Piemonte n. 449 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la sentenza del giudice ordinario del lavoro divenuta giudicato è titolo idoneo a fondare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è ammissibile decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il compenso del commissario, ove questi sia dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, connesso ai compiti istituzionali.
Il Fatto
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della retribuzione professionale docenti.
Il Ministero si è costituito depositando una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui si attesta l’invio della sentenza per l’esecuzione, senza però dare prova dell’avvenuto pagamento. Di qui la domanda di ordine di pagamento e di nomina del commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. La difesa erariale non ha contestato l’omessa ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico, il Collegio ha escluso un autonomo compenso.
Il Collegio ha inoltre rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo alla medesima voce retributiva per il personale assunto a tempo determinato. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte.
Nota della Redazione
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