Cambio destinazione con opere necessita permesso di costruire e demolizione (TAR Piemonte n. 454 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione, con opere, di un capannone agricolo in monolocale ad uso residenziale integra una variazione essenziale della destinazione d’uso che modifica il carico urbanistico e richiede il permesso di costruire, restando estranea alle fattispecie di edilizia libera. L’ordinanza di demolizione di opera realizzata in assenza del titolo abilitativo costituisce espressione di doverosa attività amministrativa vincolata. La motivazione del provvedimento può essere integrata per relationem dal richiamo della relazione di sopralluogo, la cui idoneità descrittiva esclude il difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il Comune ha notificato al ricorrente un’ordinanza di demolizione avente a oggetto il cambio di destinazione, con opere, di un capannone agricolo in monolocale residenziale. L’interessato è insorto avverso l’atto deducendo plurime censure, tra cui l’asserita natura di semplice ristrutturazione di un bagno esistente e il difetto di descrizione dell’abuso.
Il Comune si è costituito in giudizio. All’udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la tesi secondo cui l’intervento si sarebbe limitato alla ristrutturazione di un servizio igienico preesistente. La doglianza è respinta. L’ordinanza richiama la relazione descrittiva del responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia e le fotografie allegate, dalle quali emerge la creazione di un servizio igienico e di locali a destinazione abitativa. Il dato trova conferma nel verbale di dichiarazioni spontanee disciplinate dall’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., in cui il ricorrente ha ammesso di avere realizzato tramezzature, controsoffitti, servizi igienici, cucina e impianto elettrico.
Quanto al dedotto difetto di descrizione dell’illecito, il Tribunale rileva che il provvedimento è adeguatamente motivato: richiama la relazione di sopralluogo e specifica trattarsi di trasformazione, con opere, del capannone in monolocale residenziale, in assenza di permesso di costruire e con variazione essenziale del progetto approvato.
La censura di violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost. è dichiarata generica. L’opera è qualificata abusiva per la mancanza del titolo abilitativo, sicché l’atto impugnato è espressione di doverosa attività amministrativa vincolata.
I motivi relativi alla pretesa natura di manutenzione ordinaria, al difetto di istruttoria e all’insufficienza motivazionale sono infondati. La trasformazione ha determinato una modifica di destinazione con opere e un diverso carico urbanistico. La non assimilabilità del nuovo manufatto rispetto al pregresso, risultante dalle fotografie e dalla descrizione resa dall’interessato, esige il permesso di costruire ed è estranea all’edilizia libera. La relazione di sopralluogo e la dichiarazione spontanea escludono il difetto di istruttoria; la motivazione è adeguata anche per relationem.
Le residue censure di contraddittorietà, erroneo inquadramento, illogicità e inconferenza motivazionale sono respinte, in quanto ripetitive dei motivi precedenti e smentite dalla documentazione sulle caratteristiche dell’abuso. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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