Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 452 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, si applica anche al ricorso per ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine e accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale civile di Torino, Sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire il danno subito, pari alle retribuzioni perse dalla data indicata fino al 30/06/2023, detratte le retribuzioni percepite nei contratti di supplenza dello stesso periodo.
Deduce la ricorrente il giudicato formatosi sul titolo, ritualmente notificato, e l’inerzia dell’Amministrazione nel pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi. Chiede quindi l’ordine di pagamento e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, e notificata a mezzo PEC al Ministero presso il domicilio reale.
Alla data del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica, fissato dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il Collegio ne afferma l’applicabilità anche al giudizio di ottemperanza, quale termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione in danno dell’Amministrazione.
Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali. La ricorrente dovrà avvisare il commissario dell’infruttuoso decorso del termine con apposita istanza. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, non comportano compenso ulteriore.
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la serialità dell’attività difensiva, con richiamo a un precedente del Consiglio di Stato. Il Collegio rileva infine la serialità del contenzioso per mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti al personale assunto a tempo determinato e dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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