Pensione privilegiata: abrogazione e salvaguardia dei procedimenti in corso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 378 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deroga all’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata, prevista dall’art. 6 del d.l. n. 201/2011 come modificato dalla legge di conversione n. 214/2011, opera esclusivamente nei confronti del personale cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della norma, ovvero prima del 6/12/2011. Se la cessazione è successiva, il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più, restando irrilevante la circostanza che l’infermità sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. L’assegno d’incollocabilità di cui all’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973 presuppone il diritto a pensione o assegno per invalidità di servizio, sicché il percettore di pensione ordinaria diretta d’inabilità non rientra tra i destinatari del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Salute dal 21/12/1987 al 7/3/2021, ha agito nei confronti dell’INPS per ottenere l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata dalla data del congedo e all’assegno d’incollocabilità. Ha impugnato il provvedimento con cui l’Istituto ha attribuito la pensione d’inabilità anziché quella di privilegio e il diniego espresso con mail del 18/4/2023, lamentando che la cessazione dal servizio è avvenuta in correlazione a infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio.
L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità della domanda per mancata presentazione in sede amministrativa e, nel merito, la mancanza dei presupposti dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, oltre alla prescrizione quinquennale in via subordinata.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Sezione ha dichiarato inammissibile la memoria trasmessa il 5/12/2025 perché sottoscritta dalla parte anziché dal difensore, non risultando in atti revoca del mandato né sostituzione, in applicazione dell’art. 85 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 28, comma 5, C.G.C..
Nel merito, il punto cruciale è l’ambito di applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011. La norma ha abrogato l’istituto della pensione privilegiata per i dipendenti civili, fatte salve le deroghe per i procedimenti in corso, per quelli non ancora scaduti nel termine di presentazione della domanda e per quelli instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della data di entrata in vigore. La Corte ha richiamato la sentenza n. 20/2018 della Corte costituzionale, che ha confermato la legittimità della disposizione.
La giurisprudenza contabile ha individuato tre situazioni coperte dalla deroga: il personale cessato prima del 6/12/2011 per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio; quello cessato prima di tale data per infermità non ancora riconosciuta; quello cessato prima del 6/12/2011 per infermità il cui procedimento andava attivato d’ufficio. Tutte presuppongono la cessazione anteriore all’entrata in vigore della norma.
La Corte ha richiamato Sezione di Appello Sicilia n. 26/2017 e Sez. II centrale di Appello n. 268/2018, secondo cui solo così ha senso valutare la sopravvivenza del diritto. Poiché il ricorrente è stato collocato in quiescenza per inabilità il 7/3/2021, quasi un decennio dopo l’entrata in vigore della norma, il ricorso è stato respinto.
Quanto all’assegno d’incollocabilità, la Corte ha rilevato che esso spetta ai mutilati e invalidi per servizio con diritto a pensione o assegno delle categorie dalla seconda all’ottava, effettivamente incollocati. Il ricorrente percepisce pensione ordinaria diretta d’inabilità e non rientra tra i destinatari. Le spese sono state compensate per la complessità e novità della questione.
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Nota della Redazione
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