Ritardi nei pagamenti e mancato adempimento degli obblighi informativi ex art. 41 d.l. n. 66/2014 (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 28 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, impone alle pubbliche amministrazioni di allegare alla relazione sulla gestione del rendiconto un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. In caso di superamento dei termini, la medesima relazione deve indicare le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. La pubblicazione in separato documento, priva delle sottoscrizioni e dell’indicazione delle misure, configura un mancato adempimento dell’obbligo normativo. Il sistema di monitoraggio, che include anche la verifica degli obiettivi PNRR, ha natura d’ufficio e non richiede istanza di parte.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Veneto, nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, ha esaminato i dati pubblicati sul sito della Ragioneria generale dello Stato, rilevando la presenza di ritardi nei pagamenti del Comune di Fossalta di Piave (VE), con un tempo medio ponderato di ritardo, per il primo semestre 2025, pari a 22,65 giorni.
Con nota istruttoria l’Ente è stato invitato a fornire chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, agli adempimenti previsti dall’art. 41, d.l. n. 66/2014 e alle misure adottate o previste per garantire la tempestività dei pagamenti. Il Comune ha fornito riscontro con nota del 28 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
La deliberazione ricostruisce il quadro normativo europeo e nazionale in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a partire dalla direttiva 2000/35/CE e dalla successiva direttiva 2011/7/UE, attuate con il d.lgs. n. 231/2002 e il d.lgs. n. 192/2012, che ha fissato i termini di decorrenza degli interessi moratori.
Il provvedimento richiama poi il sistema di monitoraggio introdotto dal legislatore nazionale, evidenziando come l’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. c), d.l. n. 66/2014, imponga la pubblicazione annuale e trimestrale dell’indicatore di tempestività dei pagamenti. La Sezione prende atto della regolarità degli adempimenti del Comune, che ha pubblicato gli indicatori trimestrali fino al terzo trimestre 2025 e l’indicatore annuale relativo al 2024.
Quanto all’art. 41 del d.l. n. 66/2014, la Sezione accerta il mancato adempimento dell’obbligo. Il Comune ha infatti dichiarato di aver riportato l’indicatore annuale nella relazione di gestione, ma di aver inserito il prospetto attestante i pagamenti effettuati dopo la scadenza in un separato documento pubblicato sul sito istituzionale, di aver conservato agli atti la copia sottoscritta pubblicando però quella non firmata e di non aver indicato le misure adottate per la tempestiva effettuazione dei pagamenti.
Con specifico riferimento all’anticipazione di tesoreria, l’Ente ha rappresentato di avervi fatto ricorso nel corso del 2025 a causa della carenza di liquidità derivante dal pagamento di spese per progetti finanziati con fondi PNRR e dal ritardo nell’erogazione delle risorse già accertate in entrata. La Sezione raccomanda l’adozione tempestiva di tutte le misure necessarie a risolvere i problemi di liquidità e il monitoraggio dell’attuazione delle azioni organizzative e procedurali già previste, in un’ottica di riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione, anche in considerazione degli obiettivi della riforma abilitante 1.11 del PNRR.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.