Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella PA debitrice (TAR Emilia-Romagna n. 1017 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il perdurante silenzio dell’amministrazione consente di ritenere provato l’inadempimento ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Accertata l’inoppugnabilità della sentenza e la necessità di ulteriori provvedimenti esecutivi, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, detratti i pagamenti già effettuati. La penalità di mora può essere negata quando il titolo preveda già la corresponsione degli interessi legali ex art. 1284 c.c., misura equa ai fini dell’art. 114, comma quarto, c.p.a. Il commissario ad acta è organo del giudice dell’ottemperanza e non può invocare l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa quale causa di impedimento.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, sez. III, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria. La sentenza era stata notificata al Ministero della Difesa per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell’esecuzione.

Decorso infruttuosamente tale termine e perdurando l’inadempimento, i ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza addurre alcuna giustificazione sull’inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dall’esame degli atti non risulta alcuna esecuzione del giudicato. Nonostante la rituale notificazione del titolo, l’amministrazione non vi ha ottemperato e la sentenza è passata in giudicato.

Il silenzio serbato dall’amministrazione sul punto consente di ritenere provato l’assunto di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Una volta accertata l’inoppugnabilità della sentenza, l’inottemperanza dell’autorità intimata e la necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi per l’esecuzione, la domanda è fondata e va accolta.

Va pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza, detratti i pagamenti già effettuati. È invece respinta la richiesta di penalità di mora: la sentenza del giudice ordinario ha già previsto la corresponsione degli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, misura equa anche ai fini dell’art. 114, comma quarto, c.p.a.

All’amministrazione è assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Centrale Bilancio e Affari Finanziari, con facoltà di delega, perché provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine concesso. Il Collegio precisa che il commissario è organo del giudice dell’ottemperanza, che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, e che il suo compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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