Omessa valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis e annullamento del diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 13241 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di concessione della cittadinanza italiana, costituisce violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 l’adozione di un provvedimento di diniego fondato sull’erroneo presupposto che non siano pervenute osservazioni in risposta al preavviso di diniego, allorché le stesse risultino invece prodotte. L’omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato equivale all’omesso avviso dei motivi ostativi e comporta l’illegittimità del provvedimento, a nulla rilevando che l’Amministrazione si sia basata sulle risultanze istruttorie già emerse, dovendosi invece consentire la regressione del procedimento per una rivalutazione complessiva della posizione del richiedente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, con atto del 2025, ha respinto l’istanza, ritenendo ostativo il procedimento penale pendente a carico del richiedente per il reato di furto aggravato ex artt. 624 e 61, commi 7 e 11, cod. pen.
In esito alla comunicazione dei motivi ostativi, il ricorrente aveva fatto pervenire le proprie osservazioni, ma l’Amministrazione ha assunto il diniego erroneamente ritenendo che queste non fossero state prodotte. Il provvedimento è stato impugnato per violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, per mancata valutazione del percorso di integrazione e per violazione dei principi di buona amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso, riscontrando la fondatezza delle censure svolte. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, nel respingere l’istanza, ha omesso di valutare le osservazioni presentate dall’interessato in data 27 luglio 2024 (specificate con indicazione del numero identificativo della pratica), in risposta al preavviso di diniego. Tale condotta ha integrato una violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non già per l’omesso avviso dei motivi ostativi, bensì per la omessa considerazione delle controdeduzioni del privato.
Il Tribunale ha inoltre escluso che il provvedimento potesse ritenersi legittimo in applicazione del meccanismo di salvataggio di cui all’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, nella formulazione previgente. Al riguardo, la motivazione evidenzia che le controdeduzioni inviate avrebbero anche potuto in ipotesi incidere sul contenuto dell’atto finale, rendendo necessaria una loro specifica rivalutazione.
La decisione ha sottolineato che l’accoglimento della censura procedimentale determina la regressione del procedimento e che il Giudice non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, dovendo restituire all’Amministrazione il potere di provvedere, con il vincolo conformativo del giudicato e con l’obbligo di evidenziare, ove esistenti, tutti gli eventuali profili ostativi con un nuovo avviso. In accoglimento del ricorso, il T.A.R. ha annullato il provvedimento impugnato e ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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