Ottemperanza Carta docente: obbligo giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 5114 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la sussistenza del passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, integrano i presupposti per l’accoglimento del ricorso. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina all’Amministrazione di eseguire puntualmente il dispositivo del titolo esecutivo, assegnando un termine per provvedere e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il compenso per l’eventuale attività commissariale è posto a carico dell’Amministrazione inadempiente e liquidato in sentenza, mentre le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, per un importo nominale di € 2.000,00.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, instando per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha rilevato la fondatezza del ricorso, accertando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm.: in particolare, il passaggio in giudicato della sentenza azionata risultava attestato da apposita certificazione di cancelleria, mentre l’Amministrazione non aveva provveduto nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, comprendendo anche la corresponsione delle somme dovute alla docente.
In considerazione della natura dell’inadempimento e al fine di garantire l’effettività della tutela, il Tribunale ha sin d’ora designato un commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza. Il compenso per l’eventuale attività commissariale è stato determinato in € 500,00, a carico dell’Amministrazione.
Le spese di lite, liquidate in € 700,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, con rifusione del contributo unificato se versato.
Nota della Redazione
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