Nessun obbligo di resa del conto per i beni non custoditi (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 235 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto del consegnatario di beni degli enti locali, modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, presuppone una gestione di beni mobili o materie assoggettati al debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. Ove manchi tale presupposto, l’obbligo di resa del conto giudiziale non è configurabile e il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale. La pronuncia di improcedibilità non comporta condanna alle spese, stante la natura del provvedimento.
Il Fatto
Un agente contabile di un ente territoriale rendeva il conto della propria gestione relativamente all’esercizio finanziario 2023, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Il conto era qualificato come conto del consegnatario e redatto secondo lo schema del Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.
La Procura regionale concludeva per l’improcedibilità del conto. La questione giungeva quindi all’esame della Sezione giurisdizionale, chiamata a verificarne la correttezza e a stabilire se sussistesse l’obbligo di resa del conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dello schema contabile utilizzato. Il prospetto ricalca il Modello 24 del d.P.R. n. 194/1996, cioè il modello relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Corte rileva tuttavia che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. Manca dunque il presupposto sostanziale che fonda l’obbligo di resa del conto.
Il Collegio aderisce alla conclusione della Procura regionale e la conforta con un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile: Sez. Piemonte n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013. Da tale indirizzo si ricava che, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del giudizio e la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio nulla dispone per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata. Il deposito della sentenza è stato accompagnato dalla disposizione di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, con annotazione a cura della Segreteria e omissione delle generalità in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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