Imposta di soggiorno non riversata: responsabilità contabile del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 254 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’art. 41 c.p.c. e dell’art. 367 c.p.c., il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, ancorché limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale, con conseguente manifesta inammissibilità dell’istanza e rigetto della richiesta di sospensione del processo. Nel giudizio contabile, il gestore della struttura ricettiva che incassa l’imposta di soggiorno per conto del Comune riveste la qualità di agente contabile e risponde, a titolo di dolo, del mancato riversamento delle somme riscosse, in solido con l’amministratore unico della società all’epoca dei fatti. Le richieste di pagamento del Comune non esigono un previo accertamento giurisdizionale del credito in sede tributaria perché la giurisdizione contabile possa essere affermata.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio una società, gestore di una struttura ricettiva, il suo curatore fallimentare e il legale rappresentante pro tempore, per il mancato riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno riscossa negli anni 2015, 2016 e 2017. La domanda, proposta a titolo di dolo, mirava alla condanna solidale al pagamento di complessivi euro 620.046,00.
Il Comune era intervenuto a sostegno della posizione attorea. La Sezione giurisdizionale aveva dapprima declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario; la pronuncia era stata annullata dalla Sezione II di appello, che aveva rimesso gli atti al primo giudice per la decisione sul merito. Riassunto il processo, la convenuta ha riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha chiesto la sospensione del giudizio per l’avvenuta proposizione del regolamento preventivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di sospensione. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite — Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2466/1996, ord. n. 26296/2008 e sent. n. 10243/2021 — si afferma che il regolamento preventivo, strumento facoltativo per l’immediata soluzione delle questioni di giurisdizione, non è proponibile quando il giudice del merito abbia già emesso una sentenza, anche se relativa al solo profilo della giurisdizione.
Il giudice del merito ha già deciso con la sentenza di primo grado e la pronuncia di appello. Ne deriva che l’istanza è manifestamente inammissibile, con rigetto della richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 367 c.p.c. Le censure della Procura sulla notifica del regolamento restano assorbite, così come la richiesta di rinvio per verificarne la regolarità.
Quanto alla giurisdizione, l’eccezione è dichiarata inammissibile perché il Collegio è vincolato a quanto statuito dalla Sezione II di appello, che ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile.
Nel merito la domanda è accolta. Il gestore, incassando l’imposta per conto del Comune, è agente contabile e il suo inadempimento viola gli obblighi del rapporto di servizio funzionale. L’onere probatorio è assolto: le comunicazioni trasmesse dalla società e le attestazioni del Comune individuano con certezza l’omesso versamento. L’errore materiale nell’ingiunzione non genera alcuna incertezza sul credito. Dall’importo iniziale va detratto il versamento di euro 7.500,00, con quantificazione del danno in euro 612.546,00. Il carattere doloso della condotta è confermato dalla persistenza dell’inadempimento nonostante le richieste dell’Ente.
È respinta l’eccezione fondata sull’accollo del debito da parte di terzi, attenendo a profili esecutivi irrilevanti, e la richiesta di chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c., inapplicabile in virtù dell’art. 83, comma 1, c.g.c.. Segue la condanna solidale, con rivalutazione e interessi, e la condanna alle spese in favore dello Stato ex art. 31, comma 5, c.g.c.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 41 c.p.c. – Regolamento di giurisdizione
- Art. 106 c.p.c. – Intervento su istanza di parte
- Art. 367 c.p.c. – Sospensione del processo di merito