Inottemperanza all’obbligo di ricongiunzione contributiva e nomina del commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 74 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la pendenza dell’appello avverso la sentenza di merito non sospende l’obbligo di conformarsi alla pronuncia, quando l’Amministrazione non abbia richiesto la sospensione dell’esecuzione al giudice d’appello. Non integra piena ed integrale ottemperanza il provvedimento che riconosca ricongiungibile un periodo contributivo insufficiente al perfezionamento del requisito accertato dal giudice del merito. Il giudice dell’ottemperanza assegna all’ente il termine per l’esecuzione e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, escludendo la fissazione di una somma di denaro in ragione dell’immediata individuazione del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 359/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana. Con quella pronuncia il giudice del merito aveva accertato il diritto alla ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979 di tutte le settimane di contribuzione relative a un periodo determinato, previo pagamento del relativo onere, nonché il possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995. L’INPS era stato condannato alla riliquidazione della pensione dalla decorrenza originaria.
Nonostante la pronuncia, l’Ente previdenziale non aveva dato corso all’esecuzione. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna delle Amministrazioni ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta e, in caso di perdurante inerzia, una penalità di mora. L’INPS, costituendosi tardivamente, ha chiesto il rinvio della trattazione a data successiva all’udienza d’appello. Il Ministero della Giustizia ha contestato il merito della vicenda contributiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice dell’ottemperanza esamina anzitutto le richieste di rinvio. Le ritiene tutte non fondate. Quanto al primo profilo, osserva che l’Amministrazione avrebbe potuto soddisfare le esigenze cautelari prospettate a mezzo di richiesta di sospensione della decisione di primo grado al Giudice d’appello, richiesta che invece non risulta presentata.
La Corte ritiene irrilevante la pendenza dell’appello. La mancata richiesta di sospensione priva l’istanza di rinvio del suo fondamento: l’obbligo di conformarsi alla sentenza non viene meno per la sola interposizione del gravame.
Quanto alla richiesta di rinvio volta a consentire la conclusione del procedimento di sistemazione della posizione assicurativa, il giudice la disattende. Tale rinvio presupporrebbe l’accertamento della sostanziale ottemperanza dell’Ente alla pronuncia, che invece non si è configurata.
Nel merito, la Corte accerta che il provvedimento adottato dall’INPS in data 28 maggio 2025 non ottempera in modo pieno e integrale a quanto disposto dal giudice del merito. L’Ente si è limitato ad affermare ricongiungibile, ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo di un mese e venti giorni, insufficiente al perfezionamento del requisito contributivo al 31 dicembre 1995.
Il ricorso è pertanto accolto. All’INPS è assegnato, ai sensi dell’art. 218 c.g.c., il termine di 60 giorni dalla notifica per la piena ed integrale esecuzione. In caso di perdurante inerzia, è nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore p.t. della Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze-Prato, con ulteriore termine di 60 giorni. L’immediata individuazione del commissario rende non necessaria la fissazione di una somma di denaro per l’eventualità di ulteriore ritardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non è accolta la richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., non risultando integrati i presupposti di legge.
Nota della Redazione
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