Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 187 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile della riscossione deve rappresentare in modo completo e distinto il carico e lo scarico della gestione. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” del MOD. 21 di cui al d.p.r. n. 194/1996 costituisce errore concettuale, non mera imprecisione formale: essa determina la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto così redatto è inammissibile, non essendo idoneo a incardinare il giudizio di conto. La nozione di maneggio di denaro è ampia e comprende i crediti riscossi anche tramite POS, carta di credito o bonifico, con conseguente obbligo di resa del conto secondo la disciplina dell’agente contabile.
Il Fatto
Un agente contabile di un Comune, incaricato della riscossione dei diritti di segreteria della polizia locale per l’esercizio 2020, depositava il conto giudiziale. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, rilevava che il conto era strutturato in difformità dal MOD. 21 e privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dagli incassi tramite POS.
L’agente contabile si costituiva sostenendo il carattere meramente formale dei rilievi, la piena tracciabilità dei flussi finanziari, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e la buona fede dell’operato. Chiedeva il riconoscimento della regolarità sostanziale della gestione e il discarico. Il Pubblico Ministero concludeva per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla normativa di riferimento. Il d.p.r. n. 194/1996 prevede per l’economo il modello 23 e per l’agente della riscossione il modello 21, nel quale devono essere indicati, tra l’altro, gli estremi della riscossione e i versamenti in tesoreria, con il numero di quietanza e il relativo importo. Il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione.
I pilastri di tale rappresentazione sono individuati nel carico, cioè l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito dell’agente, e nello scarico, cioè l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente, che estingue il debito. La loro distinta indicazione incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare: i versamenti non possono confondersi con le riscossioni, trattandosi di colonne distinte e imprescindibili.
Preliminarmente il Collegio affronta la questione dell’inclusione degli incassi tramite POS. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, osserva che l’espressione maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto, richiamandosi sul punto Corte dei conti Toscana n. 285/2017, Corte dei conti Sardegna n. 294/2018 e Corte dei conti Calabria n. 176/2022.
Nel merito, il conto esaminato risulta non correttamente strutturato, perché la sezione “VERSAMENTO IN TESORERIA” contiene esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e impedisce di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio, rendendolo intrinsecamente non verificabile.
Richiamando C. Conti Sez. I n. 14/1985, il Collegio ricorda che il conto redatto su modello irrituale ma contenente gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale. Nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale non consente tale qualifica. Il conto incompleto non consente l’instaurazione valida del giudizio, e l’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità in via preliminare e la necessità di un nuovo deposito, con pronuncia in rito e nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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