Giudizio di ottemperanza e verifica della disponibilità dei fondi (Cass. civ. Sez. V n. 18011 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice adito dal contribuente per l’esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162 del 2019. In caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non è desumibile una falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati.
Il Fatto
La controversia trae origine da una sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva imposto all’Agenzia delle entrate il pagamento delle somme dovute in forza dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014. Il contribuente, formatosi il giudicato, proponeva ricorso per ottemperanza davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
La CGT2 accoglieva il ricorso, ritenendo che il rimborso spettasse in misura integrale e non nella misura del 50% prevista dalle modifiche apportate dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre il contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte rileva che la CGT2 aveva accertato il passaggio in giudicato della statuizione della CTP oggetto di ottemperanza e che tale accertamento di fatto non era stato specificamente impugnato dall’Agenzia. Il thema decidendum resta quindi circoscritto alle modalità di esecuzione del giudicato.
Con l’unico motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dal d.l. n. 91 del 2017 e dal d.l. n. 162 del 2019, nonché del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017 e degli artt. 81 e 111 Cost., sostenendo che il rimborso debba essere riconosciuto nella sola misura del 50%.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La normativa, letta alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non consente alcuna riduzione dei diritti patrimoniali giudizialmente accertati.
Su questa base il motivo è accolto nei termini indicati: la CGT2, accogliendo il ricorso del contribuente, non si è pienamente conformata a tale orientamento, omettendo le verifiche di sua spettanza in ordine alla disponibilità dei fondi. Il giudice del rinvio dovrà inoltre accertare l’effettuazione dell’integrale pagamento da parte dell’Agenzia, come prospettato dal contribuente in memoria. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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