Cessazione della materia del contendere per accordo negoziale in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 13930 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ove nel corso del giudizio di legittimità le parti dichiarino che la controversia è stata definita con un accordo negoziale, la Corte di cassazione deve dichiarare la cessazione della materia del contendere. La pronuncia determina l’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, non essendo la fattispecie riconducibile alle tipologie decisorie degli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ. Non si configura una inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché le parti non chiedono l’esame dei motivi, ma danno atto che sulla controversia è intervenuto un accordo negoziale, affidando esclusivamente ad esso la relativa disciplina.

Il Fatto

La vicenda riguarda un avviso IMU per l’anno 2013. Il contribuente aveva ottenuto, nei primi due gradi, il riconoscimento dell’esenzione dall’imposta per l’abitazione adibita a residenza anagrafica e dimora abituale nel territorio del Comune. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello proposto dall’ente locale, confermando la decisione di primo grado.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi, mentre il contribuente ha resistito con controricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, esteso anche ad altre annualità in contesa, e hanno dato atto della cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica concerne gli effetti, nel giudizio di legittimità, della sopravvenuta definizione negoziale della controversia. Il Comune ha depositato istanza rappresentando l’intervenuto accordo e la conseguente perdita di interesse alla decisione.

La Corte richiama il proprio orientamento, ribadito dalla Sez. III n. 10483 del 2023 e dalle Sezioni Unite n. 8980 del 2018. Quando le parti dichiarano che la controversia è stata regolata da un accordo convenzionale, il giudice di legittimità deve dichiarare la cessazione della materia del contendere. La situazione non rientra nelle tipologie decisorie previste dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ., né può essere qualificata come disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso.

Il passaggio centrale dell’argomentazione è la distinzione tra inammissibilità sopravvenuta e cessazione della materia del contendere. La prima lascerebbe in essere la sentenza impugnata; la seconda, invece, implica la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della pronuncia di merito. Le parti, regolando la vicenda con l’accordo, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la relativa disciplina, rinunciando a valersi dell’efficacia della sentenza.

Il fenomeno, precisa la Corte, non è una “cassazione” della sentenza impugnata, ma l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale, perché con esso le parti ne hanno disposto. La Corte pertanto dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio.

Quanto alle condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la Corte ne esclude la sussistenza, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, di stretta interpretazione e non estensibile all’ipotesi non contemplata della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, richiamando la Sez. III n. 34025 del 2023 e le Sezioni Unite n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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