Definizione agevolata e mancata istanza di trattazione: estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 7705 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto. Il processo è dichiarato estinto in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata. Accertata la regolarità dell’adesione e il versamento della prima rata e di rate successive, l’estinzione va dichiarata anche quando non sia stata presentata l’istanza di trattazione, restando superflua ogni valutazione sui motivi di ricorso. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento con cui, per l’anno 2004, riprendeva maggiori ricavi determinati in applicazione degli studi di settore. Il ricorso della società era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale; la Commissione tributaria regionale della Campania aveva poi parzialmente accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo che, oltre alle risultanze degli studi di settore, l’amministrazione avesse esposto ulteriori elementi presuntivi.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Nel corso del giudizio ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata. Con due ordinanze interlocutorie la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, la seconda in attesa del compiuto decorso del termine per il pagamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente la domanda di estinzione avanzata dalla ricorrente, fondata sull’adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018. La richiesta è accolta.
È la stessa difesa erariale, sulla scorta delle informazioni ricevute dall’Agenzia delle entrate, a dare atto della regolarità della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e del versamento di diverse rate del piano di rateizzazione concordato.
L’art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018 prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Nella specie è incontroverso che la ricorrente abbia versato la prima rata e anche quelle successive. Il comma 13 della stessa disposizione stabilisce che il processo è dichiarato estinto in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata. Poiché tale istanza non risulta presentata, la Corte dichiara l’estinzione del processo, ciò che rende superfluo riferire dei motivi di ricorso.
Il richiamo dell’Agenzia all’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018 non assume rilievo, vertendosi in fattispecie di definizione agevolata di avviso di accertamento e non di carico affidato all’agente della riscossione, né sarebbe comunque ostativo all’estinzione. La Corte richiama il principio affermato in materia di analoga fattispecie agevolatrice, secondo cui, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, se ricorrente, ovvero per estinzione ex lege, se resistente o intimato (Cass., Sez. 6, n. 24083 del 2018; conf. Cass., Sez. L, n. 11540 del 2019).
Ai sensi del comma 13, ultima parte, dell’art. 6 citato, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte esclude infine i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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