Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1270 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997, dalla notifica della sentenza all’Amministrazione non è sufficiente a dimostrare l’adempimento. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.; l’Amministrazione che non contesti il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione. In caso di persistente inadempimento, il giudice nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., mentre la penalità di mora non è dovuta quando sussistano concrete ragioni ostative legate alla crisi della finanza pubblica.
Il Fatto
Con ricorso notificato e depositato il 13 gennaio 2026, la parte ricorrente — una persona privata e i suoi difensori, in proprio — ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 2576/2025 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, pubblicata il 17 giugno 2025. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a beneficiare dell’assegno una tantum di cui all’art. 2, comma 3, legge n. 210/1992 e aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento dell’assegno, oltre interessi legali, e alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza, notificata al Ministero in data 24 luglio 2025, era divenuta cosa giudicata per mancato appello, come da certificazione del 22 luglio 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva corrisposto le somme. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato il titolo posto a fondamento del ricorso. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile alla categoria di provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Il TAR ha poi verificato il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine per il deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., ritenendoli entrambi osservati.
Quanto al termine dilatorio, è stata documentata la notificazione della sentenza al Ministero resistente in data 24 luglio 2025, presso gli indirizzi PEC dell’Amministrazione. Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ne ha eccepito l’inidoneità e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il Collegio ha ritenuto sussistente l’obbligo giuridico del Ministero di dare esecuzione al titolo.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte. Per il caso di persistente inottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Ha escluso il diritto del commissario ad alcun compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Collegio ha invece disatteso la domanda di penalità di mora. Ha valorizzato le note difficoltà di adempimento connesse alla perdurante crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico, qualificate come fatti notori. Tali ragioni ostative sono state ritenute sufficienti non solo a mitigare l’importo dell’astreinte, ma a escluderne la stessa applicazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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