Revoca del revisore dei conti comunale tra autotutela pubblicistica e inadempimento (TAR Sicilia n. 1271 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del revisore dei conti di ente locale, disposta ai sensi dell’art. 235, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, è espressione di un potere discrezionale e autoritativo di autotutela pubblicistica e non di una facoltà privatistica di risoluzione contrattuale. La posizione soggettiva del revisore ha natura di interesse legittimo e la cognizione della controversia spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. La disposizione non esaurisce le ipotesi di revoca nella mancata presentazione della relazione al rendiconto, potendo essa fondarsi sul grave inadempimento di ulteriori obblighi prescritti dalla legge, da accertare e motivare con riguardo allo scostamento dalla diligenza esigibile ai sensi dell’art. 240 d.lgs. n. 267/2000. Il mero erroneo richiamo, da parte dell’organo di revisione, all’istituto della verifica straordinaria integra una questione nominalistica, non idonea a fondare la revoca.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di presidente del collegio dei revisori dei conti di un Comune, impugna la deliberazione consiliare con cui è stato revocato il collegio in carica, la successiva deliberazione di nomina del nuovo organo di revisione e gli atti presupposti, tra cui la proposta sindacale e la nota di contestazione degli addebiti.

Il ricorrente chiede l’annullamento degli atti, con domanda risarcitoria per la perdita dell’incarico e per il danno all’immagine e al prestigio professionale. Il Comune resistente eccepisce il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sostenendo la natura contrattuale privatistica del rapporto, e nel merito chiede il rigetto. Rinunciata l’istanza cautelare, la causa è trattata nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende la richiesta di riunione con altri ricorsi, evidenziando che tutti sono stati trattati congiuntamente e trattenuti in decisione. In via preliminare esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione.

L’eccezione è infondata. Il Collegio conosce l’orientamento che riconduce la revoca a una facoltà privatistica ascrivibile alla risoluzione per inadempimento, con cognizione del giudice ordinario. Ritiene tuttavia di aderire all’orientamento maggioritario: la revoca dell’atto di nomina del revisore è tipico provvedimento di secondo grado, espressione di potere discrezionale e autoritativo, con configurabilità di sole posizioni di interesse legittimo. L’incarico e il suo ritiro non sono esercizio della generale capacità di diritto privato dell’ente, ma conferimento di un munus publicum correlato a poteri pubblicistici. Richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa e di seconde cure.

Nel merito, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ed esamina prioritariamente il motivo relativo ai singoli addebiti. Quanto agli addebiti per i pareri sul bilancio di previsione e sul rendiconto, rileva che i fatti risalgono a mesi antecedenti l’avvio del procedimento di revoca: se davvero si fosse inteso revocare il collegio per quei ritardi, ciò avrebbe dovuto farsi immediatamente dopo le scadenze.

L’addebito sulla “educazione amministrativa” non compare più nella proposta sindacale e, in ogni caso, integra un’oscura formula priva di riferimento a un inadempimento. Quanto all’addebito sul richiamo alla verifica straordinaria, si tratta di questione meramente nominalistica: la qualificazione del potere va colta nella sostanza e, comunque, l’art. 239, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 267/2000 riconosce all’organo di revisione la vigilanza sulla regolarità contabile, con diritto di accesso agli atti e facoltà di ispezioni individuali. La fondatezza di tale motivo assorbe il primo.

Consegue l’annullamento, per illegittimità derivata, della deliberazione di nomina del nuovo collegio. Quanto alla domanda risarcitoria, l’annullamento impone la reintegrazione del ricorrente nella funzione di revisore per il completamento del mandato, neutralizzando il pregiudizio economico. Il danno all’immagine è danno-conseguenza che richiede specifica prova, non offerta. Spese compensate, con esclusione dei presupposti dell’art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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