Ottemperanza e interessi moratori: esecuzione diretta dei titoli giudiziali definitivi (TAR Puglia n. 390 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile avverso la pubblica amministrazione che non abbia provveduto all’integrale adempimento di un titolo esecutivo giudiziale definitivo, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996. Le mere procedure contabili interne e le interlocuzioni con l’ente finanziatore non integrano cause di forza maggiore idonee ad escludere l’inerzia rilevante. Gli interessi moratori ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, espressamente liquidati nel titolo con decorrenza dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, sono direttamente eseguibili in sede di ottemperanza, poiché la loro quantificazione residua costituisce una mera operazione aritmetica di applicazione del tasso legale, senza alcuno spazio valutativo o interpretativo in capo all’amministrazione debitrice. La nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera d), cod. proc. amm., è rimedio proprio del giudizio di ottemperanza e non può essere esclusa dalla pendenza di procedure contabili interne, potendo il giudice contemperare l’esigenza di tutela del creditore con la complessità delle procedure, assegnando un congruo termine per l’adempimento.
Il Fatto
Un istituto di credito agiva in ottemperanza nei confronti di un’azienda ospedaliero-universitaria, chiedendo il pagamento integrale delle somme dovute in forza di titoli esecutivi formatisi all’esito di giudizi civili di primo e secondo grado, passati in giudicato. I titoli contenevano la condanna della pubblica amministrazione al pagamento di capitale, spese di lite e interessi moratori ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, dalla domanda giudiziale sino al soddisfo. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica dei titoli, la ricorrente quantificava il proprio credito in una somma determinata, oltre a interessi e imposte successive, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
L’amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, deducendo la pendenza di procedure contabili interne e di interlocuzioni con l’ente finanziatore, nonché contestando la diretta eseguibilità in sede di ottemperanza di alcune voci del credito, quali gli interessi moratori e l’imposta di registro, in quanto ritenute implicanti attività interpretative e non meri calcoli aritmetici.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto la domanda fondata, rilevando la definitività dei titoli esecutivi posti a fondamento del ricorso, regolarmente notificati alla pubblica amministrazione, e la decorso inutile del termine di legge senza che fosse intervenuto l’integrale adempimento. Le giustificazioni addotte dall’amministrazione, relative a procedure contabili interne e interlocuzioni con l’ente finanziatore, sono state qualificate come circostanze afferenti all’organizzazione interna, non opponibili al creditore e non idonee a integrare cause di forza maggiore.
Quanto alle singole voci del credito, il Collegio ha affermato la loro diretta eseguibilità in sede di ottemperanza. In particolare, per gli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, ha evidenziato che la decorrenza è espressamente fissata nei titoli dalla domanda giudiziale sino all’effettivo soddisfo, sicché la loro quantificazione residua implica una mera operazione aritmetica di applicazione del tasso legale al capitale per il periodo considerato, senza alcuno spazio valutativo o interpretativo. Si tratta, pertanto, di un debito portable, la cui esigibilità non è condizionata ad alcuna attività qualificatoria dell’amministrazione, con la conseguenza che l’inerzia serbata configura un inadempimento rilevante.
Il Tribunale ha inoltre precisato che la nomina del commissario ad acta costituisce rimedio proprio del giudizio di ottemperanza, non escludibile per effetto della mera pendenza di procedure contabili interne. Tuttavia, in considerazione della rilevante entità dell’importo dovuto, ha ritenuto congruo assegnare all’amministrazione un termine di centottanta giorni per l’integrale adempimento, contemperando l’esigenza di tutela del creditore con la complessità delle procedure necessarie a fronteggiare un esborso di notevole consistenza. Decorso inutilmente tale termine, ha nominato fin d’ora il Prefetto di Bari quale commissario ad acta, con facoltà di delega a personale dirigenziale, per l’adozione di tutti gli atti necessari all’esecuzione dei titoli entro i successivi novanta giorni.
Alla luce dell’impegno formulato in udienza dall’amministrazione resistente ad adempiere tempestivamente, le spese di lite sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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