Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1152 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e la condanna all’integrale esecuzione del titolo. Nel giudizio ex art. 114 cod. proc. amm., la mancata contestazione dell’obbligo portato dal titolo azionato e l’allegata inadempienza dell’amministrazione fondano l’accoglimento del ricorso. L’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario va disposta per la sola sorte capitale, con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di persistente inerzia, di un Commissario ad acta. Ove questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza con cui è stato accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, con condanna del Ministero a mettere a disposizione il beneficio e a rifondere le spese di lite.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale della sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa, risultando la stessa adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Decisiva, ai fini dell’ammissibilità del rimedio, è la verifica dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni entro cui le amministrazioni statali devono completare le procedure esecutive.
Il Tribunale ha pertanto condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione, solo per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il riferimento alla sola sorte capitale circoscrive l’oggetto dell’esecuzione al bene accertato nel giudicato.
Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato un Commissario ad acta nella persona del dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di adottare ogni atto necessario all’assolvimento del mandato. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.