Accreditamento sanitario e clausola di salvaguardia: il TAR Puglia non sospende la sottoscrizione dell’accordo contrattuale (TAR Puglia n. 124 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di un accordo contrattuale per la regolamentazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte di soggetti privati accreditati con l’ASL, anche in presenza di una clausola di salvaguardia che consenta il recupero di somme erogate extra-budget, costituisce espressione della libera valutazione imprenditoriale dell’operatore del settore. In sede di bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla programmazione economica e al contenimento della spesa sanitaria prevale sull’interesse del privato, atteso che la clausola di salvaguardia è strumentale a garantire il rispetto dei vincoli finanziari predeterminati, evitando che questi possano essere esposti ad iniziative in sede giurisdizionale. Non sussiste, pertanto, il requisito del periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dell’assistenza sanitaria in regime di accreditamento con la ASL di Taranto, impugnava l’invito a sottoscrivere gli accordi contrattuali, reiterato dalla stessa ASL, comprensivo delle bozze contrattuali recanti all’art. 19 una clausola di salvaguardia riformulata. La ricorrente contestava, altresì, gli atti presupposti, tra cui la deliberazione della Giunta regionale pugliese e la deliberazione del commissario straordinario della ASL, nonché la nota di rigetto della diffida volta ad ottenere la restituzione di somme erogate extra-budget.
La società chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, deducendo il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla richiesta di restituzione delle somme. Si costituivano in giudizio la Regione Puglia, l’ASL Taranto e alcune società controinteressate, resistendo alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, dopo aver richiamato il decreto cautelare presidenziale di rigetto della domanda di tutela monocratica, ha esaminato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Con riferimento al fumus boni juris, il Collegio ha rilevato che la sottoscrizione del contratto di regolamentazione e di acquisto delle prestazioni sanitarie, anche in presenza della clausola di salvaguardia, è pur sempre l’esito di una libera valutazione del soggetto imprenditoriale che opera nel settore sanitario.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha operato un bilanciamento tra i contrapposti interessi, ritenendo l’interesse pubblico dell’ASL nettamente prevalente rispetto a quello del privato che contribuisce all’erogazione di servizi in un settore di evidente rilevanza pubblicistica. La clausola di salvaguardia è stata valutata come strumentale a garantire il rispetto della programmazione economica necessaria per il contenimento della spesa pubblica, evitando che i vincoli finanziari predeterminati possano essere esposti a iniziative giurisdizionali.
Il Collegio ha, inoltre, escluso l’insussistenza del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla richiesta di restituzione di somme extra-budget, così come paventato dalla difesa della ricorrente. Sulla base di tali motivazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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