Inammissibile l’appello per genericità solo se la parte volitiva resta incerta (Cass. civ. Sez. II n. 22560 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di specificità dei motivi d’appello, l’atto di gravame non deve essere strutturato come una sentenza né contenere un progetto alternativo di decisione rispetto a quella impugnata. La riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado non è di per sé indice di inammissibilità dell’appello, purché sia articolata in modo da evidenziare gli errori di ricostruzione del fatto o di applicazione delle norme imputati alla sentenza impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure e la parte volitiva. La nuova formulazione dell’art. 342 cod. proc. civ., introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica solo ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o di cui sia stata richiesta la notifica dal 12 settembre 2012.

Il Fatto

Il condominio e alcuni condomini in proprio convennero davanti al Tribunale di Prato i proprietari di unità immobiliari al piano interrato, chiedendo l’accertamento della natura condominiale di una porzione di suolo accorpata alla proprietà esclusiva e la condanna alla eliminazione di una finestra di areazione e di ogni collegamento con la cantina, con restituzione del suolo e del vano sotterraneo realizzato.

Il primo giudice accolse la domanda e rigettò quella riconvenzionale. I soccombenti proposero appello, che la Corte d’appello di Firenze dichiarò inammissibile per difetto di specificità dei motivi e incertezza della parte volitiva. Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi che investono il vizio di motivazione e l’art. 342 cod. proc. civ., soffermandosi sulla corretta individuazione della disciplina applicabile ratione temporis. Il ricorso è fondato con riguardo al quarto motivo, che denuncia la falsa applicazione della norma sull’atto di appello.

Il passaggio centrale riguarda la successione delle norme nel tempo. La formulazione dell’art. 342 cod. proc. civ. risultante dalle modifiche del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, trova applicazione solo ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o di cui sia stata richiesta la notifica a far data dal 12 settembre 2012. Poiché l’atto di appello era stato notificato il 14.7.2012, la fattispecie resta disciplinata dalla formulazione anteriore della norma.

La Corte ricostruisce quindi l’orientamento formatosi nel vigore del testo previgente. La specificità dei motivi esigeva che alle argomentazioni della sentenza impugnata fossero contrapposte quelle dell’appellante, idonee a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione. L’onere poteva essere assolto anche riproponendo le medesime ragioni dedotte in primo grado, purché ciò valesse a determinare una critica adeguata e specifica.

Il principio viene esteso oltre il regime transitorio. Anche nella vigenza dell’art. 342 cod. proc. civ. come modificato, le Sezioni Unite n. 27199 del 2017 hanno escluso che l’atto di appello debba contenere un progetto alternativo di decisione. La riproposizione delle difese di primo grado non è di per sé indice di inammissibilità, ove evidenzi gli errori di ricostruzione del fatto o di applicazione delle norme imputati al primo giudice.

Nel caso concreto, gli appellanti avevano censurato, richiamando le difese di primo grado, il riconoscimento della legittimazione attiva dei singoli condomini e l’interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica, contestando anche il rigetto della domanda riconvenzionale di rimborso. Si trattava di critiche puntuali, volte al rigetto della domanda attrice, che non lasciavano dubbi sull’interpretazione dell’atto di gravame. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *