Pagamenti elettronici non autorizzati: onere della prova e colpa grave del cliente (ABF Collegio di Palermo n. 2817 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei pagamenti elettronici soggetti al D.Lgs. n. 11/2010, quando l’utente disconosce l’autorizzazione, l’onere della prova della corretta esecuzione grava interamente sull’intermediario. La prova si raggiunge con il registro informatico che documenti il rispetto della Strong Customer Authentication, fondata sui fattori conoscenza e possesso. Il cliente che non alleghi elementi idonei a ricostruire la concreta dinamica della frode non consente di valutare il grado di sofisticazione del raggiro e non supera la contestazione di colpa grave. Il ritardo nel blocco delle credenziali o nell’invio degli alert resta irrilevante quando la fattispecie riguardi un’unica operazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente con servizio di remote banking, riceve sul dispositivo mobile associato al rapporto alcune notifiche relative alla contabilizzazione di un’operazione di pagamento e delle connesse spese. Disconosce integralmente l’operazione, la qualifica come fraudolenta e precisa di non aver mai comunicato le proprie credenziali di accesso a terzi.

Esperita infruttuosamente la fase del reclamo, adisce l’ABF chiedendo la restituzione delle somme sottratte e il risarcimento del danno morale. L’intermediario eccepisce che l’operazione è stata autorizzata con procedure conformi alla SCA e produce un estratto del registro informatico dal quale risulta l’installazione dell’applicativo su un dispositivo diverso dal solito, previa digitazione dei codici personali, con invio di un alert al cliente. Contesta inoltre il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, richiamando il principio di tipicità.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua l’oggetto del ricorso nella contestazione di un pagamento elettronico disciplinato dal D.Lgs. n. 11/2010, attuativo della direttiva PSD2. Il punto di diritto è processuale prima che sostanziale: rileva il regime probatorio dell’art. 10 del decreto, che pone interamente a carico dell’intermediario la prova della corretta esecuzione dell’operazione dispositiva quando l’utente ne disconosca l’autorizzazione.

Su questo terreno si misura la difesa dell’intermediario. Dalle risultanze istruttorie emerge che l’operazione non è stata originata dal dispositivo d’uso abituale del ricorrente, ma è stata preceduta dall’abilitazione dell’applicativo su un terminale terzo, verosimilmente riconducibile ai frodatori. L’attività necessaria a tale scopo è stata svolta nel rispetto della disciplina richiamata, fondata su due fattori, conoscenza e possesso.

Il registro informatico documenta il superamento di plurimi controlli sequenziali: immissione e verifica delle credenziali identificative, selezione delle chiavi dispositive con registrazione del terminale, certificazione del processo mediante OTP recapitata al numero di telefonia mobile del cliente. Anche l’operazione di pagamento risulta correttamente autenticata, essendosi perfezionata con l’inserimento dei dati della carta sul portale on-line, la validazione tramite notifica push al terminale registrato e l’autorizzazione definitiva mediante riconoscimento biometrico.

Il Collegio passa poi al profilo della condotta del cliente. Il ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a consentire l’accertamento della concreta dinamica della frode. Ne discende l’impossibilità di valutare l’eventuale grado di sofisticazione del raggiro, elemento che, se provato, sarebbe stato idoneo a superare la contestazione di colpa grave. La mancata dimostrazione del raggiro sofisticato lascia quindi ferma l’imputazione della condotta al cliente, che avrebbe agevolato l’accesso di terzi al rapporto.

Un ultimo passaggio riguarda gli alert. Poiché la fattispecie ha ad oggetto un’unica operazione, il Collegio esclude che possa assumere rilievo l’eventuale ritardo nel blocco delle credenziali o nell’invio della messaggistica. La domanda risarcitoria sul danno non patrimoniale resta assorbita dall’esito del ricorso, non essendo integrata alcuna delle condizioni richiamate dall’intermediario. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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